Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Si' alla prova indiretta e indiziaria nell'accertamento della paternita' naturale.



“L'art. 269 c.c., nella vigente formulazione nonpone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata lapaternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere ancheindiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie dielementi presuntivi (…)”.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nellarecente sentenza n. 1279 del 22 gennaio 2014, emessa all'esito di un procedimentovertente in materia di dichiarazione e prova della paternità naturale.

Il ricorrente, erede legittimo di colui del qualesi accertava lo status controverso, lamentaval'utilizzo -ai fini della prova dellapaternità - di elementi meramenteindiziari e presuntivi.

La Cassazione investita della vicenda, cosìconcludeva.

“Deve ribadirsi che l'art. 269 c.c., nella vigenteformulazione non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali puòessere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possaessere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso unaserie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base delcanone dell'id quod plerumque accidit,risultino idonei, per la loro attendibilità e conlcudenza a fornire ladimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell'ambitodi queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio iltractatus e la fama (consistendo ilprimo nell'effettivo rapporto fra l'asserito genitore e la persona a cui favoresi chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padrel'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità almantenimento, all'educazione e all'istruzione, e la seconda nellamanifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo glistessi indicativi d quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già iltesto dell'abrogato art. 270 c.c. attribuiva l'idoneità a dimostrare lapaternità naturale (Cass., Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7193; Cass. , aprile 2008, n. 10007)”.

Di alcuna rilevanza, pertanto, i motivi didoglianza spiegati avverso la sentenza della Corte d'Appello; la quale alcontrario, merita di essere confermata, perché “con motivazione adeguata,logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, ha esaminato i diversielementi acquisiti valutandoli singolarmente, in correlazione tra loro e nelcontesto anche storico – sociale di rifermento; pervenendo alla correttaaffermazione nell'ambito dell'indicata ampiezza dei mezzi di prova consentitadal richiamato art. 269, comma 2, c.c., del rapporto di filiazione per cui èprocesso”.

Data: 28/01/2014 18:00:00
Autore: Sabrina Caporale