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Cassazione: importante principio in tema di equa riparazione per violazione di ragionevole durata del processo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 1070 del 20 Gennaio 2014. Ildiritto all'equa riparazione derivante dal danno subito dallaparte per violazione del principio di ragionevole durata delprocesso si presume sino aprova contraria. Ciò significa che grava sull'amministrazioneresistente l'onere di provare fatti a sostegno della ragionevolezzadella durata del processo (ad esempio, a causa della complessitàintrinseca della vicenda) e non sul privato resistente.


Nelcaso di specie viene accolto il ricorso per revocazione propostodagli interessati a seguito di dichiarazione di inammissibilità delricorso in Cassazione precedentemente proposto, che a sua volta avevaad oggetto l'impugnazione della sentenza di rigetto di domanda diequa riparazione formulata nei confronti del Ministero dell'Economiae delle Finanze. Il quesito di diritto doveva ritenersi ammissibile,dovendosi la Corte pronunciare in merito all'ipotesi di ammissibilitàdi equa riparazione attendendosi al principio di diritto, giàenunciato in precedenza dalla Corte e pacificamente ammesso ingiurisprudenza: “intema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo2001, n. 89, il danno non patrimoniale, inquanto conseguenza normale (ancorché nonautomatica e necessaria) della violazione del diritto allaragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria,onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente,essendo semmai l'Amministrazione resistente a dover fornire elementiidonei a farne escludere la sussistenza in concreto”. Lasentenza è cassata con rinvio per la decisione ad altra sezionedella Corte d'appello.

Data: 25/01/2014 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi