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Cassazione: la condanna penale non comporta automatica cancellazione dall'albo professionale



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 1171 del 21Gennaio 2014. Quali sono i presuppostiper procedere alla legittimacancellazione del professionistadall'elencodel relativo Ordine di appartenenza?Nel caso di specie un medico dentista,accusato, processato e condannato per diversi reati (tra cui ingiuriae maltrattamenti in famiglia), a seguito di procedimentodisciplinare avviato dall'ordine diappartenenza a seguito di notizia di sua condanna penale, era statocancellato dall'elenco dei professionisti. Inoltre, il medico avrebbeomesso di comunicare la pendenza dei procedimenti penali a suo caricoanche all'atto di iscrizione all'albo. La Commissione centrale pergli esercenti professioni sanitarie (organo di secondo grado)rigettava l'impugnazione proposta. Il medico dunque proponeva ricorsoin Cassazione, lamentando la circostanza che, nonostante la condannapenale riportata, fosse ancora in possesso di tutti i requisiti dilegge per il mantenimento dell'iscrizione.


LaSuprema Corte passa in rassegna l'intera normativa disciplinante icasi di verifica preventiva dei requisiti richiesti e di eventualesuccessiva cancellazione dall'albo per intervenuta carenza di altri.In particolare, si sofferma ad analizzare requisito della “specchiatacondotta morale e politica”, punto cardine dell'intera vicenda:secondo l'organo disciplinare la condanna penale avrebbe fatto venirmeno tale requisito. La Cassazione non è però dello stesso avviso;essa sostiene che “deve operarsi una netta distinzione tracondotte aventi rilievo e incidenza rispetto alla affidabilità delsoggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attivitàvolta per volta considerate, e che quindi possono esserelegittimamente oggetto di valutazione a questi effetti; e condottericonducibili esclusivamente ad una dimensione “privata”o alla sfera della vita e della libertà individuale, inquanto tali non suscettibili di essere valutate ai fini di unrequisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche comunquesoggette a controllo pubblico”. Nelcaso in cui, come quello di specie, la cancellazione dall'albocomporti una modifica sostanziale della realtà lavorativa delsoggetto, occorre procedere alla valutazione della condotta richiestain modo rigido e seguendo regole ben precise, onde evitare disconfinare nell'arbitrio. Non essendo stato il ricorrente condannatoin via definitiva per reatistrettamente attinenti l'esercizio della sua professione,è da ritenersi illegittima la decisione adottata dagli organidisciplinari, dovendo il ricorso essere accolto e la decisionecassata con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti leprofessioni sanitarie che dovrà pronunciarsi tenendo contodell'importante principio enunciato dalla Cassazione.

Data: 26/01/2014 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi