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Cassazione: è del giudice amministrativo la giurisdizione in tema di revoca di finanziamenti pubblici



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione asezioni unite, sentenza n. 1132 del 21 Gennaio 2014. Le sezioniunite – competenti a pronunciarsi su regolamento di giurisdizione -si pronunciano circa il conflitto di giurisdizione sorto inmerito ad un caso di sospensione di finanziamento pubblico,giungendo alla conclusione che il potere di pronunciarsi in meritospetta al giudice amministrativo. Nel caso di specie unimprenditore cita la pubblica amministrazione innanzi al giudiceordinario per aver sospeso la concessione dell'ultima trance di unfinanziamento pubblico. Il tribunale tuttavia si dichiaraincompetente, indicando il Tar territorialmente competente comegiudice titolare del potere di pronunciarsi. Il privato interessatopropone dunque regolamento di giurisdizione impugnando talepronuncia.


Le contese sorte inpendenza di accordi stipulati tra privati e pubblicheamministrazioni, così come previsto dalla legge 241/1990 esuccessive modifiche – nonché dall'art. 133 codice del processoamministrativo - è infatti materia di giurisdizioneamministrativa esclusiva. “La cognizione delle controversierelative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordiintercorsi tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni rientratra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo ex lege 7.8.1990, n. 241”. Ciò poiché ladecisione finale è a discrezione dell'ente pubblico, il qualepuò decidere sulla collocazione delle proprie risorse finanziarie aseguito di ponderazione di interessi coinvolti, pur semprenell'ottica del perseguimento del pubblico interesse. Vertendosidunque in materia di interessi legittimi – non essendo sortoalcun diritto soggettivo in capo all'imprenditore beneficiario delfinanziamento – il giudice ordinario risulta privo di qualsiasitipo di potere giurisdizionale. Il ricorso è rigettato.

Data: 26/01/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi