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Cassazione a sezioni unite: l'avvocato non può chiedere la distrazione delle spese di causa se è stato ammesso il patrocinio a spese dello Stato



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile a sezioni unite, sentenza n. 1009 del 20 Gennaio 2014.L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favoredel soggetto interessato (nel caso di specie, uno straniero) escludela possibilità per l'avvocato difensore di richiedere la distrazionedelle spese al giudice, anche se trattasi di regolamento digiurisdizione. E' quanto stabilito dalla recente pronuncia dellesezioni unite – che in questo caso si è pronunciata, appunto, nelcaso di cui all'art. 360 comma 1 - di cui in oggetto.


A seguito di ordinanzadelle sezioni unite rigettante la domanda di distrazione delle spese,lo straniero ricorrente proponeva ricorso per revocazione,innanzi allo stesso giudice, affermando di non aver mai richiestol'ammissione a suddetto patrocinio. La Cassazione richiedeva cosìinformazioni al giudice di primo grado, giungendo in tal modoconferma dell'esistenza della richiesta con nota dell'Ordine degliavvocati del luogo. Pur in presenza di diversa domiciliazione(in fase di regolamento di giurisdizione, infatti, l'avvocatonominato per il patrocinio risultava domiciliato presso altro studiolegale) la Cassazione ricorda come “l'ammissione al patrocinio aspese dello Stato, ai sensi dell'art. 75 dpr 115/2002” èvalido “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tuttele eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse”.Quindi anche per il regolamento di giurisdizione. “L'onorario ele spese spettanti al difensore sono liquidati, nella metàdell'ordinario, dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento”e “nessun altro compenso può essere percepito dal difensoredal proprio assistito”. L'onere di deposito delladocumentazione attestante l'ammissione al patrocinio, conclude laCorte, è da ritenersi assolto poiché verificatosi già in grado dimerito. Il ricorso per revocazione è quindi rigettato.

Data: 24/01/2014 21:48:00
Autore: Licia Albertazzi