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Cassazione: il rischio fiscale delle operazioni intracomunitarie e il “regime del margine”



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria,sentenza n. 658 del 15 Gennaio 2014. Le operazioni commercialicompiute entro i confini dello Stato sono sottoposte al regimefiscale ordinario. Per particolari categorie di operazioni sonoinvece previste altre tipologie di tassazione che esulano dal normaleregime iva; uno di questi è il c.d. regime di margine che siapplica a determinate categorie di contribuenti con precisi requisiti(nel caso di specie, ad esempio, ad un concessionario, rivenditore diauto usate). Per fondare la legittima applicazione del regime dimargine sono necessari alcuni requisiti, i quali devono sussisterecontemporaneamente. Il regime di margine, che comportal'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti e sull'importazione deibeni usati, si applica rispettivamente: al privato, siaall'interno dello Stato che dell'UE; al soggetto passivo, che nonha potuto detrarre all'atto d'acquisto l'imposta; al soggettopassivo comunitario in regime di esonero nel proprio Stato; alsoggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione alregime del margine.


Sul punto laSuprema Corte, sezione tributaria, si è espressa nel senso che “ilregime del margine si applica in quanto il contribuente riesca adimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificanola deroga al normale regime impositivo”.La questione è dunque essenzialmente di carattereprobatorio. “Ilrischio fiscale dell'operazione intracomunitaria,realizzata con applicazione del regime del margine ma in difetto deipresupposti richiesti non può che ricadere sul concessionario che,nei limiti imposti dall'onere di diligenza richiesto in base alleconcrete circostanze, non abbia verificato preventivamente laregolarità sostanziale dell'operazione”. La Cassazione, nelconcludere il proprio esame e a sostegno della propria tesi, citainoltre consistente giurisprudenza comunitaria. Non basta che ladocumentazione prodotta dal contribuente non sia contraffatta:mancando nel caso di specie la prova richiesta dalla legge, risultaimpossibile applicare il conseguente regime fiscale invocato dallasocietà resistente, la quale, secondo la Suprema Corte, è di fattoevaso il fisco omettendo versamenti dovuti allo Stato italiano.

Data: 22/01/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi