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Cassazione: la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro



La Corte di Cassazione, consentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014, ha affermato che la qualifica di direttore dei lavori non comportaautomaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l'incaricodi direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione delprogetto.

Nel caso di specie la Corte territoriale, siapure ai fini di delineare - in relazione alla rimodulazione del trattamentosanzionatorio e alla determinazione delle percentuali di responsabilitàgravanti sul datore di lavoro, sul direttore dei lavori e sul caposquadra - ilcomportamento imprudente ed imperito tenuto dal lavoratore, ha ricostruito, ladinamica dell'accaduto in termini chiari ed inequivoci: illavoratore, hanno infatti precisato i giudici del rinvio, ebbe "senzacaschetto protettivo e privo di imbracatura peraltro non predisposta, facendoforse affidamento sulle proprie capacità di equilibrio e comunque nel rispettodella direttiva ricevuta, agendo senza il dovuto controllo da parte del G. edel M. oltre che del C." ad avventurarsi "sul cordolo alla sommitàdel muro in costruzione allo scopo di passare ai compagni di lavoro alcunetavole di lavoro per montare un ponteggio", così contribuendo alverificarsi dell'evento.

Ciò posto - si legge nella sentenza - la Corteterritoriale avrebbe dunque dovuto individuare specifiche condotte che, ovetenute, avrebbero evitato che il lavoratore si "avventurasse",appunto, sulla sommità del muro noncurante delle misure protettive(segnatamente caschetto ed imbracatura) e, in tal modo, cadesse a terradall'alto.

Sennonché, mentre con riguardo al già condannato C. (caposquadra), "lacondotta omissiva è stata propriamente individuata, come già posto in rilievoda questa Corte, nel non avere lo stesso, presente al momento del fatto incantiere, impedito al lavoratore di salire appunto, in assenza di ognipossibile cautela, sulla sommità del tetto, ove era in costruzione unponteggio, per passare agli altri operai il materiale da utilizzare per dettacostruzione, con riguardo agli odierni ricorrenti la motivazione della sentenzaimpugnata si è soffermata, senza adeguatamente considerare i rilievi svoltinella sentenza di annullamento con rinvio, su condotte che, per come valutatein sentenza, appaiono di per sé non conferenti rispetto al già consideratonecessario piano di causalità colposa."

In particolare - precisano i giudici dilegittimità - in merito alla figura del Direttore dei Lavori "si è chiarito,sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955 (essendosotto tale profilo analogo il disposto degli attuali art. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 81 del 2008), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono idatori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori perconto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele delcapitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato arispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertatauna sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversae più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anchedegli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamenteprovata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniarein modo in equivoco l'ingerenza nell'organizzazione delcantiere o l'esercizio di tali funzioni."

Data: 18/01/2014 10:00:00
Autore: L.S.