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Cassazione: L'efficacia probatoria del rapporto di sinistro stradale redatto dall'operatore di polizia municipale



di Marco Massavelli - LaCorte di Cassazione ritorna sull'efficaciaprobatoria del verbale redattoda un pubblico ufficiale,in riferimento agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Oggettodella decisione della Suprema Corte di Cassazione è il rapporto diun sinistro stradale redatto da operatoridi polizia municipale. Con lasentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile hastatuito che “l'attopubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fapiena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delleparti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti comeavvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altrecircostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corsodell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altriaccertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamentevalutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altrerisultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.


Taledecisione, valida anche per i verbali di accertamento delleviolazioni alle norme del codice della strada, e per ogni altro attopubblico redatto da un pubblico ufficiale, si pone in linea con lasentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte diCassazione Civile. Il caso trattato dai giudici di legittimitàriguarda la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale traun ciclomotore e un autoveicolo. Entrambi i veicoli avevano medesimapercorrenza: l'autoveicolosorpassa il ciclomotore e poco dopo svolta a destra. L'urto avvienetra la parte anteriore del ciclomotore, che pur dovendo svoltare adestra, proseguiva invece diritto, e la parte posteriore destradell'autoveicolo. Dal verbale di ricostruzione della dinamica delsinistro si evince che l'organo di polizia stradale intervenuto peri rilievi ha contestato la violazioni degli articoli 148, comma 3, edell'articolo 154, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a),codice della strada.

Insintesi, tali norme sanzionatorie prescrivono che:


Nelcaso di specie, l'autoveicoloha sorpassato il ciclomotore,e nell'effettuare tale manovra di sorpasso e l'immediatasuccessiva manovra di svolta a destra, ha causato il sinistrostradale, creando, in tal modo, pericolo e intralcio agli altriutenti della strada; inoltre, nell'effettuare la svolta a destra,l'autoveicolo non si è tenuto il più vicino possibile al marginedestro della carreggiata, altrimenti in sinistro non si sarebbeverificato.


Allaluce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte diCassazione non ha ritenuto applicabile l'articolo 149, codice dellastrada, concernente la distanza di sicurezza tra veicoli. Dal puntodi vista della responsabilitàper la causazione del sinistro,e, di conseguenza, per il risarcimento dei danni causati a seguitodell'urto, i giudici di legittimità rammentano che “intema di scontro tra veicolo, la presunzione di eguale concorso dicolpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., hafunzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanzeprobatorie non consentono di accertare in modo concreto in qualemisura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'eventodannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”.

Data: 11/01/2014 08:13:00
Autore: C.G.