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Cassazione: carenze formali del contratto interinale e trasformazione in rapporto a tempo indeterminato



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 161 dell'8 Gennaio 2014. Nelregolamentare l'utilizzo da parte delle aziende alla tipologia dilavoro temporaneo (nella specie di lavoro interinale,cioè con l'intervento di un soggetto terzo – agenzia dilavoro interinale - tralavoratore e impresa utilizzatrice) il legislatore richiededeterminate accortezze al fine di tutelare la posizione delcontraente debole del rapporto, il lavoratore appunto. Per esserelegittimo, il contratto di lavoro interinale deve prevedere nelproprio testo l'elenco dei casi in cui, sulla base dei contratticollettivi di lavoro stipulati dall'impresa utilizzatrice, èpossibile fare ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo.L'interesse alla flessibilità dell'offerta incontra il limite dellasalvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Nel caso di specie,difettando il contratto di tale requisito fondamentale, il giudicedel lavoro ha ritenuto illegittimo l'impiego temporaneo di forzalavoro, con la conseguenza che il lavoratore stesso sarebbe dovutoessere regolarizzato con un contratto di lavoro a tempoindeterminato. In questo caso, secondo la Suprema Corte –chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso proposto dal lavoratore,a seguito di un primo accoglimento della domanda in primo grado,soluzione ribaltata in appello – è applicabile il disposto dellalegge 196/1997 (norme in materia di promozione dell'occupazione)secondo il quale il contratto di lavoro stipulato con l'aziendainterposta si considera invece stipulato direttamente con l'aziendautilizzatrice, trasformando lo stesso in ordinario contratto dilavoro a tempo indeterminato. Ciò avviene quando la causale delcontratto di somministrazione non risulta controllabile a posteriori,poiché per sua natura il contratto di lavoro interinale ha naturacausale.

Data: 13/01/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi