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Cassazione: l'indicazione generica dei motivi di ricorso a lavoro interinale comporta la conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa



La Corte diCassazione, con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2014, ha ribadito, richiamando quantogià affermato dalle sentenze nn. 13960/2011 e 232/2012, che "in materia dicontratto di lavoro interinale, la mancata o la generica previsione, nelcontratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, deicasi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in baseai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza l'unitarietà dellafattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offertadi lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venirmeno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che illegislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delleipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trovaapplicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 edunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui ilcontratto di lavoro col fornitore 'interpostò si considera a tutti gli effettiinstaurato con l'utilizzatore 'interponenté".

Nel caso dispecie, la Corte d'Appello precisava che il contrattodi fornitura di lavoro temporaneo ha natura causale, nel senso che l'imprenditorepuò farvi ricorso solo nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettivae che ciò implica la necessaria esplicitazione del motivo della suaconclusione, cui è collegata la possibilità di controllarne il rispetto. LaCorte aggiungeva anche che l'indicazione della causale deve esseresufficientemente specifica così da poter essere oggetto di successivoaccertamento giudiziale e che, nel caso in esame, la causale non era specifica,bensì generica e quindi risultava violata la regola dettata dal legislatore. Tuttociò premesso, però, la Corte assumeva che, diversamente da quanto essa stessaaveva sostenuto in precedenti decisioni 'l'indicazione generica dei motivi diricorso al lavoro temporaneo non comporta, ex art. 10 L. n. 196 del 1997, laconversione del rapporto di lavoro alle dipendenze della impresa utilizzatricee a tempo indeterminato".

E' questoil motivo - si legge nella decisione dei giudici di legittimità - per cui lasentenza di primo grado viene riformata precisando,come da consolidata giurisprudenza, che quando il contratto di lavoro cheaccompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversionesoggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro atempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza deirequisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle disciplineprevigenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in talecontesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice elavoratore.

L'effettofinale è, pertanto, la conversione del contratto per prestazioni di lavorotemporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatoredella prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.

Data: 10/01/2014 08:30:00
Autore: L.S.