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La svolta a sinistra non deve causare pericolo o intralcio: valida la sanzione in caso di incidente



di Marco Massavelli - Ilcodice della stradadisciplina la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animalisulle strade. La normativa che regola la circolazione stradale èispirata al principiodella sicurezza stradalee ha il compito di ridurre i costi economici, sociali ed ambientaliderivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualitàdella vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazionedel territorio, e, soprattutto, di migliorare la fluidità dellacircolazione. A dare attuazioneconcreta a questiprincipi generali, stabiliti dall'articolo 1, del codice stradale,vi è il Titolo V, del codice, che contiene, appunto, le c.d. “normedi comportamento”, cioèle regole che tutti gli utenti della strada (pedoni, conducenti diveicoli e animali, e tutti i soggetti che, a qualunque titolo, sitrovino sulla strada) devono rispettare affinchè, sulla strada, sisvolga una circolazione sicura e regolare. L'insicurezza dellacircolazione stradale si realizza, infatti, nel momento in cui unutente della strada viola una delle norme di comportamento stabilitedal codice stradale e crea, in tale modo, pericolo o intralcio allacircolazione, con la determinazione di un sinistro stradale.L'articolo 140, codice della strada, che apre il Titolo V,stabilisce il principio generale informatore della circolazionestradale:


Articolo140 - Principio informatore della circolazione

1Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituirepericolo o intralcio per la

circolazioneed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2 Isingoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedentititoli, sono fissati dalle norme

cheseguono.


LaCorte di Cassazione Civile, con la sentenza 19 dicembre 2013, n.28488 è intervenuta sul ricorso avverso un verbale di contestazionedi violazione alle norme del c.d.s., accertata a seguito di rilievidi sinistro stradale: in particolare, nel caso di specie, la SupremaCorte ha statuito che è valida la sanzione amministrativa applicataall'automobilista che, per una manovra avventata ha provocato unincidente tra altre due vetture; la tipologia dell'impatto delleauto è di per sé indicativa della grave negligenza del conducenteche svoltò provocando intralcio per chi sopraggiungeva nell'altracorsia. Nel caso di specie, la violazione accertata riguardal'articolo 154, codice della strada, che disciplina il “Cambiamentodi direzione o di corsia o altre manovre”.In particolare, i conducenti che intendono eseguire una manovraper immettersi nel flusso della circolazione,per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia,per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, perimpegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggettoa pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuarela manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti dellastrada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficienteanticipo la loro intenzione.

Nel caso oggetto della decisione, ilconducente del veicolo effettuava una manovra di svolta a sinistra,per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, e veniva acollisione con il veicolo che aveva sua stessa percorrenza e cheproveniva dalla semicareggiata opposta. L'articolo 154, comma 3,codice della strada, disciplina la manovra di svolta a sinistra,stabilendo che conducenti, devono altresì per voltarea sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblicopassaggio, accostarsi ilpiù possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti diintersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro dellaintersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione,ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico dicircolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro dellacarreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccarel'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza.Ovviamente, tale manovra deve essere effettuata nel rispetto delprincipio generale stabilito dal precedente comma 1, lettera a)(assicurarsi di potereffettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altriutenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,direzione di essi). L'aversvoltato a sinistra, per immettersi in luogo non soggetto a pubblicopassaggio, e l'aver urtato un veicolo che circolava sulla medesimastrada, in senso opposto di marcia, hadeterminato la chiara violazione dell'articolo 154, codice dellastrada, in quanto ilconducente non si è assicurato di poter effettuare la manovra senzacreare pericolo/intralcio agli altri utenti della strada, tenendoconto della posizione, distanza, direzione di essi (altrimenti, ilsinistro non si sarebbe verificato), con conseguente responsabilitàper la causazione dell'incidente.

Data: 26/01/2014 19:30:00
Autore: C.G.