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difformità e vizi dell'opera: Cassazione, il termine di decadenza di otto giorni non vale per le prestazioni intellettuali



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 28575 del 20 Dicembre 2013. Il termine di decadenza di cui all'art. 2226 codice civile per la denuncia di difformità e vizi dell'opera è stato fissato dal legislatore in otto giorni dal momento della scoperta (delvizio o della difformità),

Ma questo termine opera anche per le prestazioni di carattere intellettuale? A tale quesito la Suprema Corte ha fornito rispostasostanzialmente negativa. Oggetto controverso del caso esaminato dalla Corte è laprestazione intellettuale fornita dall'architetto che siaanche direttore dei lavori per il comportamento assunto durantel'esecuzione dell'opera. A seguito di notifica di decreto ingiuntivoda parte dell'architetto, direttore di lavori di cui il ricorrenteera commissionario, quest'ultimo proponeva opposizione sulla base delfatto che il professionista sarebbe risultato inadempiente ai suoidoveri, sino al punto di essere stato sostituito da altroprofessionista. Accolta in primo grado, l'opposizione venivatuttavia rigettata in appello, poiché rilevava la Corte territorialecome la denuncia dei vizi fosse avvenuta oltre il terminedecadenziale di legge. Il committente proponeva quindi ricorso inCassazione.

Nell'accogliere ledoglianze proposte dal privato la Suprema Corte richiamagiurisprudenza costante, avallata dalle Sezioni Unite, secondo cui“le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza eprescrizione dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera, sonoinapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, edin particolare alla prestazione del professionista che abbia assuntol'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o delladirezione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesal'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui siriferisce l'art. 2226 c.c.”. E' da escludere che operi, nelcaso in oggetto, la distinzione tra obbligazioni di mezzo e dirisultato, poiché in casi come questo è molto frequente unacommistione tra tali due criteri risolutivi. Limitatamente aquesto motivo di ricorso, lo stesso viene accolto, e la Cassazionerinvia per la decisione ad altra composizione della Corte d'appello,la quale dovrà giudicare questa volta utilizzando il principio didiritto enunciato dalla Corte.

Data: 05/01/2014 16:10:00
Autore: Licia Albertazzi