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Uso improprio dei dispositivi di illuminazione per segnalare postazioni autovelox: conseguenze giuridiche



di Marco Massavelli - Inriferimento a diverse situazioni operative spesso accertate sullenostre strade urbane ed extraurbane, nasce questo approfondimentorelativo al correttoutilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazionein un determinato caso: il controllo del rispettodei limiti di velocitàda parte degli organi di polizia stradale mediante la predisposizionedi idonea postazione di controllo, a norma dell'articolo 142,codice della strada. In particolare, il comma 6-bis, dell'articolo142, codice della strada, prescrive che:

Lepostazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento dellavelocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazioneluminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento diesecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sonostabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'interno”.

Lanorma che regola il corretto uso dei dispositivi di segnalazionevisiva e di illuminazione dei veicoli a motore è l'articolo 153,codice della strada, che, in particolare, per quanto qui d'interesse,al comma 4, prevede che: Èconsentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità perdare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalareal veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso èconsentito durante la circolazione notturna e diurna e, inderoga al comma 1,ancheall'interno dei centri abitati”.

Ora,che rapporto attribuire alle due citate disposizioni normative?

L'utilizzointermittentedei proiettori di profondità per avvisare i conducenti dei veicoliprovenienti dalla semicarreggiata opposta, della presenza di unapostazione di controllo di polizia stradale, magari impegnata asanzionare, con apposita apparecchiatura elettronica, il superamentodei limiti di velocità, potrebbe essere interpretato come legittimoper dareavvertimentiutili al fine di evitare incidenti:ciò perevitare, ad esempio, che veicoli circolanti a elevata velocitàfrenino bruscamente ed improvvisamente, alla vista della postazionedi controllo, con il rischio di gravi incidenti stradali. Taleinterpretazione, seppur propensa favorevolmente alla difesa dellasicurezza stradale, non può essere assolutamente condivisa.

L'articolo153, comma 11, codice della strada, infatti, sanziona, con sanzioneamministrativa pecuniaria, chiunque usa impropriamente i dispositividi segnalazione luminosa. E la dottrina di settore ha evidenziato,correttamente, che, perquanto riguarda l'espressione "usoimproprio"il codice della strada intende riferirsi all'uso di dispositivi diper sé regolari che, però, vengono utilizzati in maniera impropria,ossia con modalità o in situazioni diverse da quelle prescritte,come, ad esempio, il lampeggio con i proiettori per avvisare glialtri utenti della presenza di controlli di polizia.

Dasegnalare che la giurisprudenza ha affermato che ove dalcomportamento di chi faccia uso intermittente dei dispositivi diilluminazione del proprio automezzo, al fine di segnalare aiconducenti sopravvenienti la presenza di un posto di blocco, deriviun turbamento per la regolarità del servizio di controllo, èravvisabile il reato di interruzione di un pubblico servizio. LaCorte di Cassazione Penale, infatti, con sentenza 27 febbraio 1997,n. 1899, ha statuito che:


Intema di concorso di norme penali ed amministrative è possibileapplicare, in base all'art. 9 della legge 689/81 il principio dispecialità soltanto se il concorso medesimo sia apparente e nonformale (Cass. m. 10780 del 27.7.1990). Ora l'art. 153 comma 1° delCodice della strada non può ritenersi norma speciale rispettoall'art. 340 c.p. essendo assente nella prima disposizionedell'interruzione o turbamento di un pubblico servizio checostituisce elemento oggettivo della seconda. Nessun rapporto digenere e specie può ravvisarsi quindi tra le due norme, trattandosiinvece di un concorso formale ed effettivo e non soltanto apparentedi esso”.


Inconclusione, quindi, dalla normativa attualmente vigente, dalleautorevoli opinioni di dottrina e giurisprudenza, si evincechiaramente come l'utilizzo intermittente dei proiettori diprofondità per avvisare i conducenti dei veicoli provenienti dallasemicarreggiata opposta, della presenza di una postazione dicontrollo di polizia stradale, sia vietato,e sanzionato,in ogni caso, amministrativamente dal codice della strada, epenalmente, nel caso in cui si realizzino tutti gli elementicostitutivi del reato, dall'articolo 340, codice penale.

Data: 24/01/2014 16:20:00
Autore: C.G.