Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: il progettista – direttore dei lavori deve risarcire il committente in caso di difformità d'opera



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 28347 del 18 Dicembre 2013. E'principio consolidato per cui il progettista che sia anchedirettore dei lavori, nel caso il committente riscontri e providifformità esecutive tra progetto originario e lavori eseguiti,sia responsabile nei confronti di questi del danno provocato. Ilprogettista, oltre a non aver diritto ad alcun compenso, deverisarcire il committente del danno provocato a causa di propriaresponsabilità (da negligenza, imprudenza o imperizia) accertata incorso di causa.

A fronte di notifica didecreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle prestazioniprofessionali non saldate dal committente, quest'ultimo proponevaopposizione contestando la conformità delle opere al progettoiniziale. L'opponente chiedeva quindi che il giudice accertasse laresponsabilità del geometra e che condannasse quest'ultimo alrisarcimento del danno provocato. L'opposizione veniva rigettata inprimo grado ma accolta in secondo, con conseguente revoca del decretoingiuntivo impugnato e con compensazione del credito delprofessionista (ricalcolato in base alle circostanze del caso)rispetto alla somma dovuta dallo stesso a titolo di risarcimento.Avverso tale statuizione il geometra proponeva ricorso in Cassazione.“Una volta accertata l'esistenza di un danno risarcibile (cioèil costo degli interventi necessari ad eliminare tutti i vizi e ledifformità riscontrate nei lavori ascrivibili al geometra qualedirettore dei lavori stessi) e verificata l'impossibilità dideterminarlo nel suo preciso ammontare (…) la liquidazioneequitativa di tale danno da parte della Corte territorialeè del tutto legittima, conformemente all'orientamento consolidato diquesta Corte”: il progettista dovrà risarcire il committenteper una cifra calcolata dal giudice in via equitativa, con riguardoal dispendio necessario per eliminare i vizi strutturali dallo stessogenerati.

Data: 10/01/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi