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Cassazione: singolo titolo può essere utilizzato per dare origine a più processi esecutivi



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 28614 del 20 Dicembre 2013. Ilcreditore può utilizzare il medesimo titolo esecutivo pergenerare più di un procedimento; può, ad esempio, notificareun secondo precetto basato sullo stesso credito, a condizionetuttavia che la prima procedura esecutiva non si sia ancoraconclusa. Nel caso di specie, il debitore si oppone allaprocedura di rilascio di immobile iniziata dal creditore poiché giàpendente analoga procedura, iniziata tempo prima. Il tribunalecompetente rigetta l'opposizione fondata su tale eccezione e ildebitore propone ricorso per saltum alla Corte di Cassazione.Secondo il ricorrente il secondo processo esecutivo sarebbe dadichiarare improcedibile.

Secondo la Suprema Corte“la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rendeinutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio e, infunzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, alfine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesaesecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventualivizi dei precedenti atti; una ragione chiara eprecisa che rende possibile iniziare e condurre contemporaneamentepiù procedimenti esecutivi fondati sul medesimo titolo, salvo ilraggiungimento – in almeno una occasione – del risultatoprevisto. Infatti “il diritto di agire in executivis non vienemeno se non con la completa soddisfazione del credito portato daltitolo esecutivo e consente al creditore di valersi cumulativamentedi diversi mezzi di espropriazione forzata con l'unico limite dinon incorrere nell'abuso dei mezzi di espropriazione e fatto salvol'intervento del giudice ex art. 483 Cpc, mentre la riunionedei procedimenti evita danni al debitore”. Illegislatore ha previsto altresì il mezzo della riunione deiprocedimenti per evitare appunto la lesione ingiustificata diinteressi del debitore. Non ravvisandosi motivazioni valide, ilricorso è rigettato e l'opposizione definitivamente negata.

Data: 03/01/2014 11:20:00
Autore: Licia Albertazzi