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Cassazione: funzione della caparra confirmatoria. Ipotesi alternative ex art. 1385 c.c.



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 28204 del 17 Dicembre 2013.L'istituto della caparra confirmatoria, regolato all'art.1385 codice civile, consiste sia in un versamento in acconto suldovuto, ma ha anche la funzione di risarcire la controparteper eventuali inadempimenti contrattuali. Se trattenuta, sulla partelegittimata non graverà alcun onere della prova. Nel caso incui il contratto venga risolto per cause imputabili a colui che versadetta caparra, l'altra parte potrà trattenere la somma versata atitolo di ristoro del danno subito. Nel caso in oggetto, a seguito distipula di preliminare di vendita di un terreno edificabile,il promittente venditore si è rifiutato di perfezionare lacompravendita poiché l'acquirente non avrebbe versato il saldopattuito. Relativamente alla situazione, il venditore avevatrattenuto l'importo della caparra versata dal promittente acquirentea titolo, appunto, di risarcimento del danno. Il promittenteacquirente citava in giudizio il venditore chiedendo la risoluzionedel contratto per inadempimento; il venditore formulava domandariconvenzionale volta a dichiarare lo stato di insolvenzadell'acquirente (società nel frattempo sottoposta a proceduraliquidativa) nonché a confermare il trattenimento della caparra atitolo di risarcimento.

Nella sentenza la SupremaCorte evidenzia come, ex art. 1385 c.c. sopra citato, la parteadempiente (il venditore) abbia una duplice possibilità d'azione:o trattenere la caparra a titolo di risarcimento o chiedere larisoluzione o l'esecuzione del contratto, con conseguentecondanna al risarcimento del danno della controparte. Un'opzionealternativa per cui, effettuata la scelta, le possibilità non sonocumulabili. Nel caso la parte prediliga la prima opzione, “intema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro atitolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbiaesercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge èlegittimata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 2, a ritenere lacaparra ricevuta o a esigere il doppio di quella versata: in talcaso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazioneconvenzionale e anticipata del danno da inadempimento”.Nel secondo caso invece “qualorainvece detta parte abbia preferito, ai sensi dell'art. 1385 c.c.,comma 3, domandare la risoluzione (o l'esecuzione del contratto), ildiritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle normegenerali, onde il pregiudizio subito dovrà, in tal caso,essere provato nell'an e nel quantum, giacchè la caparra conservasolo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria”.

Data: 30/12/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi