Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Facoltà di rivolgersi a un avvocato: cosa accade se le autorità non avvisano l'indagato?



di Marco Massavelli - Lanullità derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte dellapolizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile,quale certamente è la sottoposizione dell'indagato ai test per ilrilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere daldifensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se nontempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovveroimmediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'articolo182 c.p.p., comma 2. E'quanto affermato, sulla scorta di una giurisprudenza ormaiconsolidata (cfr. , tra le altre, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38003 del19/09/2012 ,dep. 01/10/2012) la Corte di Cassazione Penale, con lasentenza 17 ottobre 2013 n.42667.

El'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento,di cui all'articolo 186, comma 4, codice della strada, deveconsiderarsi accertamento e rilievo urgente sulla persona.

Ilcaso riguarda l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica neiconfronti di un conducente di un veicolo che aveva evidenziato lapresenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, in violazionedell'articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada(violazione penale). L'organodi polizia giudiziaria procedente aveva, però, omesso di avvisarel'imputato della facolta' di farsi assistere da un difensore difiducia, in violazione della prescrizione di cui all'articolo 114disp. att. c.p.p. L'articolo354, c.p.p., al comma 3, prescrive che, in presenza dei prescrittipresupposti, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono inecessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dallaispezione personale.

L'articolo356, c.p.p., prescrive che: “Ildifensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indaginiha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamenteavvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 …omissis…”

Egli articoli 113 e 114, disp. att. c.p.p., rispettivamente,stabiliscono che:

Inmateria di nullità, l'articolo 182, comma 2, c.p.p., precisa che: “Quandola parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepitaprima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,immediatamente dopo”.

Dallalettura di tale norma e del successivo articolo 183, non si evince,secondo il pensiero della Suprema Corte di Cassazione, in alcun modoche l'omessa eccezione della nullità comporti automaticamente lasua sanatoria. Laparte interessata non può più eccepire il vizio della nullità,anche se, in tema di nullità intermedia (e la violazionedell'articolo 114, disp. att. c.p.p. risulta tale) il giudice hapoteri di rilevare d'ufficio l'invalidità in tempi più ampi diquelli che aveva la parte per eccepirla, a norma dell'articolo 180,c.p.p.

Neconsegue, secondo il pensiero della Corte di Cassazione, nellasentenza in commento, che:

-in tema di nullità a regime intermedio, se la parte decade dallapossibilità di eccepirla ai sensi dell'articolo 182, comma 2, lainvalidità  non è automaticamente sanata, in quanto il giudiceha pur sempre il potere di rilevarla di ufficio nei più ampi terminidi cui all'articolo 180;

-se la parte decade dalla possibilità di eccepire la nullità, ha pursempre la possibilità di sollecitare il giudice all'esercizio deisuoi poteri officiosi, ma non essendovi per questi l'obbligo delrilievo della nullità, l'omessa sua declaratoria non èsindacabile.



Data: 30/12/2013 10:20:00
Autore: C.G.