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Cassazione e lavoro: quando la prova è raggiunta, anche in contumacia dell'interessato



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 27511 del 10 Dicembre 2013. Nelcaso di specie un lavoratore, assunto con contratto diapprendistato, promuoveva giudizio nei confronti del propriodatore di lavoro chiedendo al giudice l'accertamento di rapporto dilavoro di tipo subordinato – data la continuità dello stesso el'assenza del requisito della formazione – con conseguentepagamento delle competenze dovute. Pur riconoscendo il principio,consolidato in giurisprudenza, per cui è onere del datore dilavoro provare la sussistenza di contratto di apprendistato– pur essendo il datore di lavoro contumace - rigetta nel merito ledomande proposte. Il lavoratore propone dunque ricorso in Cassazione.

Tutti i motivi di ricorsoproposti dal ricorrente si concentrano su presunti errori commessidal giudice del merito nell'esaminare e valutare le circostanze difatto; nonché, come sopra riportato, nell'apparentecontraddittorietà tra principio enunciato e soluzione adottata.La Cassazione conferma la decisione di merito spiegando come,nonostante la contumacia della società convenuta, il giudice dimerito abbia comunque accertato l'esistenza di un rapporto di lavorodi apprendistato, raccogliendo e analizzando tutti gli elementiprobatori emersi in corso di causa. La prova richiesta dallalegge è stata quindi fornita, non sussistendo di conseguenza alcunacontraddizione. Infine, “la valutazione delle prove testimonialidettagliatamente e logicamente considerate dal giudice d'appello nonè censurabile in questa sede di legittimità”. Il ricorso èrigettato.

Data: 23/12/2013 16:09:00
Autore: Licia Albertazzi