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Manca il consenso informato? Il medico risponde dei danni anche in caso di eventi straordinari



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 27751 dell'11 Dicembre2013. Il consensoinformato è quel diritto del paziente – eonere per il medico –di essere edotto circa tutti i benefici, ma anche e soprattutto suirischi connessi a una determinata operazione o trattamentoterapeutico.

Questo diritto è costituzionalmente garantitoagli articoli 2 e 32 e rappresenta un vero e proprio dirittofondamentale della persona che deve essere sempre libera nellapropria scelta di sottoporti o meno .a un trattamento terapeutico.

Il diritto allasalute, infatti, se da una parte contempla il diritto ad ottenere lemigliori cure disponibili in un determinato momento storico,dall'altra parte consiste anche nella facoltà di rifiutare quellestesse cure per convinzioni personali o per circostanze del caso, o più semplicemente per il fatto di non essere disposti a correre i rischi di alcune possibili complicanze.

Ilconsenso informato insomma deve essere sempre completo di ogni tipo di informazione compresa quella che riguarda i possibili rischi di una terapia.

Nel caso inoggetto un paziente è deceduto a seguito di intervento operatorio(un intervento di tonsillectomia); nel corso del giudizio in cui prossimi congiunti avevano richiesto il risarcimento del danno è emerso che, a prescindere dalla correttezzatecnica dell'intervento medico, a monte è mancatoproprio il consenso informato. Pur essendo l'evento – nella specie,due eventi concomitanti – verificatosi qualificato comeeccezionale, confermala Suprema Corte che sarebbe stato comunque dovere del medicoinformare di tutti i possibili (anche se improbabili) sviluppi dellapatologia e degli effetti operatori: “ilprofessionista sanitario ha l'obbligo di fornire al paziente, in mododettagliato, tutte le informazioniscientificamente possibili sull'intervento chirurgico,che intende eseguire, sulle conseguenze normalmente possibilisia pure infrequenti (tanto daapparire "straordinari"), sul bilancio rischi/vantaggidell'intervento”. Una lettura estesa egarantista delle disposizioni di legge, volta appunto a tutelare inmodo pieno i beni primari della salute e della vita.

Data: 17/12/2013 17:07:00
Autore: Licia Albertazzi