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Cassazione e maternità degli avvocati: a cavallo tra discipline differenti prevale il principio di uguaglianza sostanziale



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 27068 del 3 Dicembre 2013. Laprocedura di richiesta ed erogazionedi contributi assistenzialirelativi alla maternitàdelle iscritte alla Cassa previdenza ed assistenza forenseè stata oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 151/2001– normativa entrata in vigore il 29 Ottobre 2003 - il quale non haefficacia retroattiva (dispone, cioè, soltanto per l'avvenire). Ladisciplina previgente risultava di fatto piùfavorevole per laprofessionista, e l'interessata contesta innanzi al giudice delmerito la sua mancata applicazione poiché il fatto della gravidanzasi sarebbe verificato in epoca antecedente l'entrata in vigore dellariforma, anche se la domanda all'ente previdenziale era statapresentata soltanto al sesto mese.

Laquestione rilevata nel caso di specie è la seguente: al fine didecidere quale sia la normativa applicabile rileva la circostanza difatto – l'effettivo inizio di gravidanza – o la presentazionedella domanda all'ente previdenziale? La Suprema Corte affermadecisamente la prima opzione, rilevando come, se così nonfosse, si verificherebbe una disparità di trattamento traavvocati, disparità in alcun modo giustificata, poiché lestesse pur partorendo nello stesso periodo sarebbero sottoposte anormative differenti per il semplice fatto di aver presentatoapposita domanda all'ente previdenziale in momenti differenti. E'infatti noto come, secondo il dettato costituzionale, a situazionisostanzialmente identiche vada riservato eguale trattamento di legge.La domanda all'ente previdenziale, secondo il disposto di entrambe lenormative, può essere infatti proposto entro un arco temporale moltoampio, “compreso fra il compimento del sesto mese di gravidanzae il centottantesimo giorno dopo il parto”.

Inoltre, secondol'interpretazione della Cassazione, il valore giuridico dellapresentazione della domanda all'ente previdenziale sarebbe soltantoquello di ottenere l'erogazione della prestazione all'avverarsi dellecircostanze di fatto contemplate dalla norma di riferimento, senzache la stessa domanda possa in qualsiasi caso incidere circa laverificazione del fatto (il protrarsi della gravidanza e, dunque, ilparto). Il ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di previdenza edassistenza forense è quindi rigettato e confermata la pretesadell'iscritta.

Data: 08/12/2013 15:32:00
Autore: Licia Albertazzi