Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: può il terzo impugnare una delibera condominiale e gli atti che ne sono derivati?



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 27040 del 3 Dicembre 2013.

Puòil condomino dello stabile attiguo impugnare una deliberaassembleare adottata all'unanimità dai condomini dello stabileinteressato, contestandone la validità? Nel caso di specie ladelibera condominiale autorizzava il trasferimento di alcune unità abitative daalcuni condomini ad altri. E, per lo stesso principio, può sollevareinnanzi ad un giudice la questione di nullità del contrattodi compravendita che ne è derivato?

Secondo il giudice dell'appello la risposta è no! Ci sarebbe infatti una carenza dilegittimazione ad agire.

La vicenda è finita anche dinanzi alla Corte di Cassazione.

Prescindendo da altre questioni procedimentali come la circostanza che il ricorrente avrebbe omesso di formulare, nelleproprie contestazioni, quesiti chiari, nei quali fossero ravvisabilile singole criticità strettamente connesse alla violazione di unadeterminata norma sostanziale o processuale, la Suprema Corterisponde comunque alla questione sollevata enunciando il seguenteprincipio di diritto: il terzo estraneo alla sottoscrizione diun atto non ha in generale interesse a dedurne la nullità, e ilpotere officioso di rilevare la nullità deve trovare riscontro nellaviolazione di norme inderogabili e non puòessere invocato in virtù dello ius poenitendi di chi ha approvatodelibere perfettamente legittime”. Doveper ius poenitendi bisognaintendere il potere che ciascuna parte ha di recedereunilateralmente dal contratto,sino al momento della sua esecuzione. Dal chiaro enunciato dellaCassazione emerge come l'unico elemento in grado, in generale,di fondare la legittimità ad impugnare un atto in capo al terzo siala “violazione di norme inderogabili”; circostanza certamente nonverificatisi nel caso in oggetto. Conseguentemente, il ricorso èrigettato.

Data: 11/12/2013 08:50:00
Autore: Licia Albertazzi