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Cassazione: ecco quando si verifica la lesione del decoro architettonico di un edificio e va disposta la rimessione in pristino



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 27224 del 4 Dicembre 2013. Puòla realizzazione di una veranda ledere il decoro architettonicodi un edificio e, di conseguenza, può essere legittimamente dispostala rimessione in pristino della terrazza? Lasciando da parteulteriori richieste avanzate dalle parti, ci si concentrerà inquesta sede all'esame della sentenza in oggetto al fine di capirequale sia l'orientamento della Cassazione in merito. Le doglianze deivicini di casa, condomini dello stabile oggetto di modifica, venivanoaccolte in grado di appello: “la terrazza trasformata (…) inveranda era illegittima perchè non solo era stata costruita senza ilconsenso degli altri condomini, ma aveva determinato una variazioneprospettica per l'intero edificio”. Due dunque i motivi per cuitale intervento edilizio è stato ritenuto illegittimo: la mancanzadi consenso unanime dei condomini; la modifica esteticache ne è risultata per l'intero edificio. Avverso tale sentenza ilsoccombente propone ricorso in Cassazione.

Nel merito la CTUdisposta aveva posto in evidenza il reale aumento di volume e lavariazione prospettica subita dall'edificio in questione. Inoltre, laCassazione si è più volte pronunciata in merito all'interpretazionedell'espressione “decoro architettonico”: deve intendersi“l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture checonnotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata,armonica, fisionomia”. Siincorre in violazione di tale armonia ogniqualvolta si operi nelsenso di modificare l'originario assetto del fabbricato, variandoanche soltanto “singoli punti o elementi”.La valutazione giudiziale va effettuata comunque casoper caso, rilevando inconcreto come gli interventi edilizi posti in essere sianoeffettivamente in grado di apportare modifiche di rilievo. E, se ilgiudice del merito, nell'adottare la propria decisione, argomentachiaramente nelle motivazioni l'iter logico adottato, e se lo stessorisulta pienamente ragionevole, la Cassazione non può certoriesaminare la questione da un punto di vista diverso rispetto alpuro controllo di legittimità. Inoltre, la decisione del giudice disecondo grado di disporre la rimessione in pristino dei luoghiinteressati risulta pienamente in linea con le disposizioni delregolamento condominiale.In questo senso, non ravvisando vizi di sorta, rigetta il ricorso.

Data: 09/12/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi