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Rumori condominiali: quando può dirsi turbata la quiete pubblica (art.659 c.penale)



di Luigi Del Giudice - L'articolo 659 del codicepenale al primo comma disciplina la fattispecie contravvenzionale di caratteregenerale che riguarda indistintamente "chiunque" mediante schiamazzio rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche,ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazionio il riposo delle persone.

In effetti, giova ricordare che, per poter configurare lacontravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., secondo l'ormai costanteindirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione(Cass. sez. 1, n. 3348 del16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini edaltri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694;sez. 1, n.7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del29/11/2011, lori, 251406; sez.) è necessario che i rumori prodotti, oltre adessere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine apropagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto vienededotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quietepubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino larumorosità altrui.
Pertanto,  chiarisce la Cassazione con sentenza2 dicembre 2013 n. 47830, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale,  per ravvisare la responsabilità penale delsoggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'oranotturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechinodisturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gliappartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, iquali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando idiritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversadi oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalitàdegli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi,insomma ad un numero considerevole di soggetti. Soltanto intali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.

Dott. Luigi DelGiudice


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Data: 05/12/2013 16:00:00
Autore: Luigi Del Giudice