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La corretta realizzazione delle protezioni per le piste ciclabili



di Marco Massavelli - Duerecentissimi importanti pareri del Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasportiin materia di circolazionedi velocipedi sulle stradeche meritano una particolare attenzione, soprattutto perché direttia garantire la sicurezza della circolazione stradale, con particolareriguardo ad una delle categorie dei c.d. “utenti deboli dellastrada”. Con parere n. 6573, del 29 ottobre 2013, il Ministero sioccupa della cordolatura delle piste ciclabili, precisando,innanzitutto, che le pisteciclabilipossono essere realizzate su corsia riservata ovvero in sede propria,ai sensi dell'art . 4, c. 1, del Decreto ministeriale 30 novembre1999, n_ 557, "Regolamento recante norme per la definizionedelle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".

Lepiste ciclabili di cui all'art. 3, c. 1, n. 39), del codice dellastrada (parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,riservata alla circolazione dei velocipedi), in quanto ricomprese trale corsie riservate di cui al n. 17) (corsia di marcia destinata allacircolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli)possono essere delimitate con i delimitatori di corsia, debitamenteapprovati dal Ministero, previsti all'art. 178, c. 2, 3 e 4, delconnesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992),qualora esse abbiano verso concorde all'adiacente corsia di marciadei veicoli a motore. Qualora invece le piste ciclabili abbiano versodiscorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero siano realizzate insede propria, esse devono essere separate fisicamente dallacarreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitrafficoinvalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall'art. 7,c. 4, del DM n. 557/1999. L'altezzadel manufatto.non precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamentelo scavalco: il Ministero suggerisce quindi una misura minima dialmeno 15 cm. Con precedente parere, n. 6075, dell' 8 ottobre 2013,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si occupa dellaregolarità del cordolo posto a delimitazione di un percorsopromiscuo pedonale e ciclabile.

Pertale percorso , definito dall'articolo 4, comma 5, del DM 30.11.1999, n. 557, il regolamento di esecuzione del codice della stradaprevede l'installazione di apposita segnaletica verticale (art.122, c. 9, lett. e), e Fig. 11.92/b), del DPR n. 495/1992. L'articolo4, comma 5, del DM n. 557/1999 consente la realizzazione di talipercorsi su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate oaltrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni. Alriguardo si osserva quanto segue:

Occorreinoltre evidenziare che devono essere rispettate le condizioni di cuiall'art. 4, c. 5, lett. a) e b), del DM n. 557/1999, ossia lalarghezzadel percorsodeve risultare adeguatamente incrementata rispetto alle misure minimeindicate dall'art. 7, c. 1, del medesimo DM, il traffico pedonaledeve essere ridotto e non devono essere presenti attivitàattrattrici di traffico pedonale. Si osserva altresì che, disponendouno spartitraffico invalicabile conforme a quanto previsto dall'art. 7, c. 4, del citato DM, anch'esso da segnalare opportunamente, èpossibile ricondurre il percorso così delimitato e protetto alladefinizione di "itinerariociclopedonale"di cui all'art. 2, c. 3, lett. F-bis, codice della strada (e cioè,strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinataprevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile ecaratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenzadebole della strada).

Data: 11/12/2013 13:00:00
Autore: C.G.