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L'associazione in partecipazione è caratterizzata dall'assunzione del rischio di impresa da parte dell'associato



di Marco Massavelli - Intema di contratto di associazionein partecipazionecon apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato,l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavorosubordinato con retribuzione collegata agli utili d'impresa risiedenel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apportodella prestazione da parte dell'associato, dovendosi verificarel'autenticitàdel rapportodi associazione, che ha come elemento essenziale, connotante lacausa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa ealla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. E'quanto ha deciso la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, conla sentenza 27 novembre 2013, n. 26522.

Qualorala prestazione lavorativa si inserisca nel “contestodell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischiod'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nellagestione dell'impresa stessa», si configura come un rapporto dilavoro subordinato, in ragione di un generale “favor” accordatodall'articolo 35, della Carta Costituzionale”(si veda, al riguardo, tra le altre, Cass. 28 gennaio 2013, n. 1817). Nelcaso di specie, si trattava di opposizioneda parte di società in nome collettivo avverso una cartellaesattoriale emessa dal Concessionario per importi relativi acontributi non versati e somme aggiuntive richiesti dall'INPSsull'assunto che i rapporti di lavoro intercorsi tra la societàopponente e i due suoi ex dipendenti, qualificati di associazione inpartecipazione nei contratti sottoscritti dalle parti, dovevanoconsiderarsi, invece,secondo il Concessionario resistente, di lavorosubordinato. Adavviso della Corte di Appello la compartecipazioneprevista dai contrattistipulati dalla società era calcolata solo sui ricavi lordi, alnetto degli sconti praticati, e non sugli utili; secondo la decisionedel giudice di merito, non vi era stata alcuna forma dipartecipazione dei due lavoratori alla gestione dell'impresa nonpotendo questa ridursi solo al controllo dei ricavi, senza fornirealcuna informazione sulle spese sostenute dall'azienda, e comunque,più in generale, sulla gestione complessiva dell'attivitàsvolta..

Data: 24/12/2013 11:02:00
Autore: C.G.