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Coppie di fatto: Cassazione, il convivente deve restituire spese sostenute dal partner per l'acquisto della casa



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 26424 del 26 Novembre2013. Cessata la convivenza di una coppia di fatto, una delleparti ha richiesto giudizialmente la restituzione dellametà delle somme versate a titolo di acquisto della casafamiliare,. La casa, per ragioni fiscali, era stata intestata a uno dei conviventi ma era stata pagata, per la maggior parte, dall'altro. Il pagamento del prezzo era avvenuto a mezzo di un conto corrente bancario cointestato.

I partner chiamato in giudizio sidifendeva sostenendo che le somme pagate dal convivente dovevano considerarsi come somme date spontaneamente e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 2034 del codice civile, non se ne sarebbe potuta richiedere la restituzione.

Il giudice di primo grado, purrigettando la richiesta di equiparazione tra la situazione deiconviventi di fatto a quella di una coppia "regolare",accertava la sussistenza di una convivenza "more uxorio" ma ritenevanon ripetibili le somme richieste, le quali ben avrebbero dovutoessere domandate entro l'azione generale di indebito arricchimento exart. 2041 codice civile. La Corte d'Appello, in parziale riforma didetta sentenza, condannava invece la convenuta alla rifusione di una parte di quanto richiesto.

Il caso finiva quindi dinanzi alla Cassazione.

La SupremaCorte, convalidava la decisione della corte d'appello non ravvisando alcun difetto di motivazione del giudice delmerito circa l'accertamento dell'effettivo squilibrio contributivo afavore della famiglia posto a carico del resistente.

Nella sentenza gli Ermellini, hanno anche chiarito che "lacointestazionedi un conto corrente,attribuendo agli intestatari la qualità di creditorio debitori solidali dei saldi del conto(articolo 1854 Cc) sia nei confronti dei terzi sia nei rapportiinterni, fa presumere la co-titolarità dell'oggetto del contratto,salvola prova contrariaa carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa daquella risultante dalla cointestazione stessa”.

Nel caso in oggetto il resistente, nel merito, aveva provatofosse sua la titolarità effettiva del conto, avendo prodotto unaserie incontestata di elementi oggettivamente riscontrabili.

Data: 29/11/2013 14:10:00
Autore: Licia Albertazzi