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Cassazione: la comunicazione di reintegro del lavoratore deve specificare quali saranno le sue mansioni



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 26519 del 27 Novembre 2013. Pergiurisprudenza costante, la comunicazione che il datore di lavoroeffettua al lavoratore – il quale sia risultato vincitore a seguitodi esperimento di azione di accertamento di illegittimità dellicenziamento - per la ripresa in servizio non devenecessariamente assumere forme particolari, bastando sempliceconferma dell'avvenuta ricezione, a patto che l'invito siasufficientemente specifico.

Mancando tale specifica, puòessere considerato un fatto concludente la mancata risposta allarichiesta di spiegazioni avanzata dal lavoratore reintegrato, ilquale chieda al funzionario interessato informazioni precise circa lemansioni che gli saranno attribuite (nella specie, per accertarsi chele medesime siano le stesse svolte prima del licenziamento).

A tale conclusione eragiunta la Corte d'Appello, la quale aveva interpretato questa inerzianel riferire specificazioni come un rifiuto a procedere allostesso reintegro, mancandonella lettera di intenti qualsiasi indicazione utile al lavoratoreper ripresentarsi in azienda. A seguito di inerzia datoriale,infatti, il lavoratore non si sarebbe più presentato sul luogo dilavoro, lasciando scadere il termine di trenta giorni di cuiallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970). La Suprema Corte confermala decisione impugnata, stabilendo che “per l'ipotesi in cui illavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dalcorrispondente invito del datore di lavoro, presuppone l'accertamento(…) della sufficiente specificità dell'invito predetto non essendosufficiente la manifestazione di una generica disponibilità deldatore di lavoro e dare esecuzione al provvedimento direintegrazione”. Questo controllo deve essere effettuato dalgiudice del merito, il quale deve accertare che sia intervenuto, daparte del datore, “un invito concreto e specifico a rientrare inazienda, nel luogo e nelle mansioni originarie ovvero in altre, sericorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.Concludendo, “larichiesta dei dovuti chiarimenti in ordine alla posizione lavorativaofferta in seguito di un invito datoriale privo di specificità è daconsiderare efficace – al fine di escludere l'inerzia dellavoratore – anche se effettuata dal legale del lavoratore stesso”.Esclusa l'inerzia dellavoratore ed accertataal contrario quella aziendale, il ricorso della società è respinto.

Data: 10/12/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi