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Cassazione: diverso regime prescrizionale in tema di versamenti alla Cassa Nazionale Forense



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 26411 del 26 Novembre 2013. Inmateria di sanzioni irrogate a seguito di violazione della disciplinaconcernente il versamento dei contributi dovuti dai professionistialla Cassa Nazionale Forense, il decorso dei termini diprescrizione varia a seconda del comportamento dell'obbligato:nel caso in cui la comunicazione dovuta sia mancante, allora ilregime è sicuramente a lui svantaggioso; nel caso in cui, alcontrario, tale comunicazione sia soltanto inesatta, la prescrizionedecorre dal momento in cui la comunicazione viziata giunga agliuffici di riscossione.

Nel caso di specie laCassa Forense ricorre avverso la sentenza del giudice del merito, ilquale ha ravvisato l'intervenuto decorso del termine utile per laprescrizione di crediti derivanti da sanzioni applicabili adalcune irregolarità dichiarative a carico di un professionistaiscritto (nella specie, non tanto dichiarazione di redditi inferioria quelli reali quanto errato inserimento di dati contabili“nelle giuste allocazioni della modulistica di riferimento, chenon avevano alterato il dato reddituale”). L'art. 19 legge576/1980 contiene la disciplina della prescrizione “deicontributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti asanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua undistinto regime della prescrizione medesima aseconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato inrelazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessalegge, sia stata omessa o sia stataresa in modo non conforme al vero, riferendosi solo alprimo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termineprescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie,il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile almomento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenzialedella menzionata dichiarazione”. Rientrando l'ipotesi inoggetto nel secondo caso, il giudice del merito ha correttamenteapplicato la disciplina in oggetto, ravvisando giustamentel'intervenuto decorso del termine di legge. Il ricorso è rigettato.

Data: 02/12/2013 10:59:00
Autore: Licia Albertazzi