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Infortuni sul lavoro: Cassazione, influenza del giudizio penale sulla richiesta civile di risarcimento del danno



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 26401 del 26 Novembre 2013.

E' onere del datore di lavoro, ex d.lgs. 626/1994, adottare tutte lemisure idonee a mettere l'ambiente di lavoro in sicurezza,al fine di un corretto espletamento dell'attività lavorativa.All'uopo lo stesso soggetto deve redigere linee guida che ilavoratori sono tenuti a rispettare, come, ad esempio, l'obbligo diindossare determinati dispositivi di protezione (elmetti,guanti, occhiali protettivi). Naturalmente le cautele cambiano aseconda del tipo di attività lavorativa interessata.

Nella sentenza la Corte ha affrontato anche il tema dei rapporti tra procedimento civile e penale ed ha confermato come il secondo sia idoneo aprodurre effetti diretti nel primo. Il nesso eziologico intercorrentetra l'addebitata inosservanza di legge ed il sinistro occorso,provato sul piano penale (e contenuto nella sentenza di condannapassata in giudicato) è idoneo a far insorgere correlato obbligo dirisarcimento del danno su quello civile. Non si tratterebbe dunque diuna vera e propria efficacia extrapenale del provvedimentopassato in giudicato, quanto più un effetto processuale limitatoal solo piano probatorio. “Il giudice del gravame ha trattoelementi di giudizio dalla richiesta di emissione di decreto penaledi condanna e dal relativo provvedimento che costituiscono comunquedocumenti sui quali il giudice può fondare il convincimento, siapure non vincolanti, al pari delle sentenze pronunciate in altrigiudizi o fra parti diverse che hanno, comunque, il valore non dellacosa giudicata ma di documenti dai quali attingere elementi digiudizio, sia pure non vincolanti”. E' a carico del datore dilavoro l'onere di provare che il comportamento del lavoratore –caduto da un'altezza di cinque metri da una scala a mano, inviolazione delle norme sulla sicurezza – è stato abnorme edimprevedibile, circostanza sicuramente che, nel caso di specie,non si è verificata. Il ricorso del datore è dunque rigettato.


Data: 02/12/2013 10:58:00
Autore: Licia Albertazzi