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Consiglio di Stato: non si può pretendere ampia diffusione di atti interni ma solo di atti necessari per difendere i propri interessi



Dott. Emanuele Mascolo - Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza 20 novembre 2013, n. 5515, ha accolto il ricorso di un ente pubblico avverso la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. IV, n. 1904 del 18.7.2013 che accoglieva parzialmente il ricorso per l'accesso ali atti richiesto con istanza nel febbraio 201.

Il Consiglio di Stato ha chiarito innanzitutto che, con il con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 vengono disciplinate le " situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata."

Il D.Lgs. n. 33/2013 intende infatti, riordinare la disciplina, per assicurare a tutti i cittadini l'accesso alle informazioni riguardo le attività delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione del " principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche."

Quanto previsto ex artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 riguarda il " diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi."

Nel nostro caso, gli atti richiesti riguardavano valutazioni varie e dottorati di ricerca, per la cui diffusione vige la legge n. 241/1990, poichè " una così ampia diffusione degli atti interni di qualsiasi procedura valutativa non appare imposta, infatti, dal ricordato d.lgs. n. 33/2013, né – se pure lo fosse – potrebbe intendersi riferita anche a procedure antecedenti all'emanazione del medesimo d.lgs., entrato in vigore il 20 aprile 2013."

Per quanto ci riguarda si deve valutare anche la normativa alla stregua dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1991, in base al quale " deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici."


Data: 27/11/2013 09:20:00
Autore: Emanuele Mascolo