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La P.A. non può rendere nota l'assenza per malattia del dipendente



Dott. Emanuele Mascolo - Con sentenza del n. 18980/2013 la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico, relativo alla violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

Il ricorrente nel rivolgersi alla Suprema Corte sostiene che i dati personali pubblicati su internet da una pubblica amministrazione riguardante la malattia del suo dipendente, sono "comportamenti posti in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali."

La Corte ritiene fondato il ricorso poichè, l'art. 22, D.Lgs. 196/2003, prevede che " i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato", nonchè al co. 3, " i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa", mentre al co., 8, " i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi."

La Corte ha quindi ricordato che gli enti pubblici possono trattare i dati sensibili di carattere personale, anche giudiziari, purchè nei limiti e con riguardo alle funzioni istituzionali, poichè la diffusione di tali dati li porterebbe a conoscenza di una moltitudine di persone che potrebbero interferire nella sfera personale del soggetto.

Va ricordato che la Giurisprudenza, ritiene illecito il comportamento della pubblica amministrazione che tratti dei dati personali in modo da eccedere dalle proprie finalità. (Cass. n. 2034/2012) e che il periodo di assenza per malattia di un dipendente, è da considerarsi dato sensibile e pubblicarlo può quindi costituire un comportamento che mortifica psicologicamente il lavoratore.


Data: 26/11/2013 08:35:00
Autore: Emanuele Mascolo