Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Violazione al codice della strada commessa da minore: valida la contestazione nei confronti dell'esercente potestà genitoriale



di Luigi Del Giudice - La legge n. 689 del1981, all'art. 2 (applicabile anche in tema di violazioni al C.d.S. ex art.194 C.d.S.), dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativachi, al momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto: in tal caso,della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvoche provi di non avere potuto impedire il fatto.
L'art. 14 della stessa legge disponeche la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ovepossibile, mentre, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremidella violazione debbono essere notificati agli interessati entro novantagiorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventanocentocinquanta a norma dell'art. 201 C.d.S. (nel testo ratione temporisapplicabile).
Il combinato disposto delle due norme impone di rilevare che, nel caso in cuila violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli annidiciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentredebbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i qualirispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della normaviolata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti. Ne consegue chein caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazioneimmediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione dellaviolazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianzadel minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loroconfronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con ilminore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specificaattribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass.n. 17189 del 2008; Cass. n. 4286 del 2002).
Applicando tale principio al caso di specie, è dunque facilmente evincibilecome la contestazione del verbale oggetto di giudizio non sia stata effettuataa T.A. quale autore della violazione (e quindi quale trasgressore materiale,come invece ritenuto dal giudice d'appello), bensì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della violazione,poiché permetteva allo stesso di circolare alla guida del ciclomotore senzaindossare il casco. T.A. , dunque, veniva indicato nel verbale qualetrasgressore non già della norma del C.d.S., in quanto autore materiale delfatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtùdella potestà sul minore, effettivo autore dell'infrazione; violazione che,sulla base di quanto in precedenza esposto, fa insorgere una responsabilitàpersonale e diretta in capo al genitore (pur se non autore materiale del fatto)per l'infrazione commessa dal figlio minore.

(Corte di Cassazione, ordinanza del  21 novembre 2013, n. 2617).

Dott. Luigi DelGiudice


www.polizialocaleweb.com

Data: 25/11/2013 09:00:00
Autore: Luigi Del Giudice