Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Controversie tra avvocato e cliente: quando è applicabile il rito camerale?



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 25945 del 19 novembre2013. L'applicazionedel ritocameralerelativo alle controversie tra assistito e difensore nellaliquidazionedelle spettanzedeve ritenersi configurabile anche nel caso in cui il primo propongaeccezionedi prescrizione del credito vantato dal professionista, e per il cui recupero lo stesso procede. E' il principio didiritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza19 novembre 2013, n. 25945.

Ilricorso alla specialeproceduradiliquidazione delle spese,dirittie onorari spettantiagli avvocati, prevista dagli articoli 29 e 29 della legge 13 giugno1942, n. 794, nonè ammessonei soli casi in cui vi sia contestazione sul rapporto di clientela(cioè sullesistenza stessa del presupposto contrattuale del diritto al compenso), sullanatura giudiziale dei compensi pretesi, sull'avvenuta transazionedella lite ovvero quando il cliente, convenuto per la liquidazionedelle spettanze, opponga una domanda riconvenzionale, introducendo unnuovo petitum ed una pretesa che fa capo non più all'avvocato maal cliente, non consente di utilizzare la procedura sommaria chederoga al principio del doppio grado di giurisdizione ed ilprocedimento in tal caso, dovrà svolgersi secondo il rito ordinario(si veda Cassaz. 2229/1995; 3557/1999; 12035/2000). In definitiva, si tratta di situazioni in cui la domanda originale viene modificata. Non vale adescludere la possibilità del ricorsoal rito camerale la circostanza in cui il cliente neghi di dovere un compenso al professionista - ad esempio, perchè avrebbe già pagato - o, come nel caso di specie, nel caso in cui il cliente affermi che il credito si sia prescritto. La Cassazione statuisce che anche in quest'ultima occasione deve mantenersi il rito camerale, salvo che l'interessato - il cliente - formuli idonea domanda riconvenzionale a seguito delle pretese avanzate dal professionista.

Data: 07/12/2013 11:30:00
Autore: C.G.