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Cassazione: occorre provare l'intervenuta diminuzione della capacità lavorativa specifica per ottenere il risarcimento del danno



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 25939 del 19 Novembre2013. La sestasezione della Cassazione, la c.d. “sezione filtro”, decide conordinanza il rigetto del ricorso in oggetto, relativo alla domandadi risarcimento del danno avanzata da un lavoratore che ha riportatolesioni invalidanti aseguito di sinistro stradale.

Principiogenerale in tema di risarcimento del danno, patrimoniale e non, èevitare che si intervenga in sua duplicazione:il secondo, in particolare, è infatti composto da singolesottocategorie di danno (danno biologico, esistenziale, morale) lequali tuttavia non hanno carattere autonomo, ma concorrono adintegrare il totale liquidato dal giudice. Nel caso di specie èstata declinata dal giudice del merito la possibilità per ildanneggiato di ottenere la liquidazione del dannopatrimoniale derivante dal decremento deisuoi redditi a seguito del verificarsi del sinistro. Infatti,conferma la Suprema Corte che “il danno allacapacità di lavoro genericaè compreso in quello biologico, il danno alla capacitàdi lavoro specifica, consistente nelladiminuzione di reddito cagionata dal fatto lesivo, ha naturapatrimoniale ed è soggetto all'ordinarioonere probatorio.Nel corso del giudizio di merito non era stata raggiunta tale prova,essendo soltanto stata verificata la lesione alla capacitàlavorativa generica, inquadrando tale menomazione come componentedel danno biologico. “L'accertamentodi postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacitàlavorativa specifica non comportal'automatico obbligodel danneggiante di risarcire il dannopatrimoniale, conseguenza dellariduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridottacapacitò lavorativa specifica – e quindi di produzione di reddito,detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertatoin concreto, attraverso ladimostrazione che il soggetto leso svolgesse (…) un'attivitàlavorativa produttiva di reddito”. Nonessendo in alcun modo viziata da motivazione, la decisione delgiudice del merito è quindi immune da vizi ed il ricorso èrigettato per manifesta infondatezza.

Data: 23/11/2013 08:10:00
Autore: Licia Albertazzi