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Il contribuente può usufruire delle agevolazioni prima casa solo con convenzione comunale



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Tributaria,, sentenza n. 25473 del 13novembre 2013. Nonbeneficia delle agevolazioni prima casa il contribuente se almomento della registrazione dell'attonon è stata ancora stipulata la convenzione col comune. Lo hastabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza13 novembre 2013, n. 25473.

Cosìcome previsto dall'articolo 5 della legge n.168/82, l'agevolazioneviene riconosciuta esclusivamentequando sia stata stipulata la convenzione ed atteso che questa èindispensabile all'attuazione del recupero, inmancanzaviene meno la causa dell'agevolazione e la conseguenza che laconvenzione deve esser necessariamente intesa come elementocostitutivo del beneficio. In particolare, il citato articolo 5,comma 1, legge 22 aprile 1982, n. 168, prescrive che “nell'ambitodei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privatapurchè convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti deisoggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte diregistro, catastali e ipotecarie in misura fissa”.Non può accogliersi la tesi secondo cui il diritto all'agevolazionedeve essere riconosciuto pur se, al momento della registrazionedell'atto, il contribuente non l'aveva richiesto e non era ancorastata stipulata la Convenzione con il Comune. Pur in mancanza diespressa previsione, l'articolo 5, comma 1, legge 22 aprile 1982,n. 168, nonpuò interpretarsi nel senso che ladisposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delledue citate condizioni. Il beneficio, in quanto eccezione alla regolagenerale, deve considerarsi di stretta interpretazione e quindi nonapplicabile fuori dei casi previsti dalla legge, in ragione deldivieto di analogia di cui all'articolo 14, preleggi.


Data: 01/12/2013 11:00:00
Autore: C.G.