Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Privatizzazione del pubblico impiego: responsabilità del datore negli infortuni sul lavoro



di Licia Albertazzi - A seguito dellaprivatizzazione del pubblico impiego, sfociato nella redazione delrelativo Testo Unico (d.lgs. 165/2001), salvo alcune ipotesiparticolari, la normativa civilistica vigente per i rapporti dilavoro nel settore privato sono applicabili anche al pubblico.

Di conseguenza, la “legge626” (d.lgs. 626/1994) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, direcepimento di normativa comunitaria, è sicuramente applicabileanche al datore di lavoro pubblico, il quale è tenuto a garantire losvolgimento dell'attività lavorativa - dunque, nell'orariodi lavoro - dei propri dipendenti in condizioni di salvaguardia esicurezza. Onere del datore di lavoro è anche quello di vigilarecirca la concreta attuazione delle misure di sicurezza predisposte,cioè, ad esempio, controllare che i dipendenti indossino adeguateprotezioni, seguano le procedure previste in caso di attivitàpericolose, ecc...

La responsabilitàdel datore sarà esclusasolo laddove provi che fu il dipendente stesso a comportarsi in mododel tutto imprevedibile, abnorme, provocando di conseguenzal'evento lesivo.

Il datore dilavoro, in caso di violazione delle norme poste a tuteladell'integrità fisica del lavoratore, è interamenteresponsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e nonpuò invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli ildovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la suaimprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cuila condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsinell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iterproduttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta"in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratoreversa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento,concretizzantesi invece nella violazione di specifiche normeantinfortunistiche e nell'ordine di eseguire incombenze lavorativepericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'eventodannoso” (Corte di Cassazione civile, senza n. 9167 del 16Aprile 2013).



Data: 28/11/2013 10:20:00
Autore: Licia Albertazzi