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Cassazione: valida la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio basata su 'fragilità emotiva' del coniuge



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 24967 del 6 novembre2013. Deveessere riconosciuta l'efficacia della decisioneecclesiastica basata sul rilievo che itratti della personalità del coniugeconfigurano una condizione psicoemotiva di fragilità checompromettono significativamente le sue facoltàintellettive-volitive, impedendogli di assumere e realizzare gliobblighiessenziali del matrimonio.E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di CassazioneCivile, con la sentenza 6 novembre 2013, n. 24967.

Ilcaso in oggetto riguarda la richiesta, proveniente da uno dei dueconiugi, di riconoscimentodell'efficacia nello Stato italianodella sentenza emessa dal TribunaleApostolico della Rota Romana –procedimento per cui, nonostante l'entrata in vigore della legge218/1995, vige ancora l'istituto della delibazionead opera della Corte d'appello territorialmente competente - eresa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, conla quale, riformando la decisione del Tribunale di Appello, era statadichiarata la nullità “perincapacità di assunzione degli obblighi matrimoniali da parte dellaconvenuta”del matrimonioconcordatariocontratto dai due coniugi. Dopo aver risolto una questione di rito(nella specie, validità della notifica della sentenza effettuata alconiuge personalmente e non presso il procuratore costituito) laCorte esamina il merito della questione: il giudice ecclesiasticoavrebbe disatteso le risultanze peritali affermando la necessità divalutare i comportamentidella donna,in virtù dei quali, con particolare riferimento a determinatecondotte, ha ritenuto che ella versava in una condizione che leimpedì di assumere e di realizzare le obbligazioni essenziali delmatrimonio, soprattutto il bene della prole e il bene dei coniugi,integrando ipotesi di nullità del vincolo matrimoniale con necessarie ripercussioni sul piano civilistico.

Data: 10/11/2013 10:30:00
Autore: C.G.