Il terzo chiamato in causa ha diritto al rimborso delle spese legali se chi ha promosso il giudizio e' soccombente
di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 24800 del 5 novembre2013. Lespese sostenute dal terzochiamato in causaingaranzia(non rileva se propria o impropria), in caso di soccombenzadell'attore principale, debbono essere rifusedaquest'ultimo, a nulla rilevando che egli non abbia proposto neiconfronti del terzo alcuna domanda, salvo che la scelta di chiamarein causa il terzo da parte del convenuto non sia stata palesementearbitraria. E' il principio stabilito dalla Corte di CassazioneCivile, con la sentenza 5 novembre 2013, n. 24800.
Questaconclusione viene giustificata in talune decisioni col fatto che illemma “soccombenza”checompare nell'articolo 91, codice procedura civile, deve essereintesoin senso ampio,e quindi comprensivo della posizione di chi, con la propria infondatainiziativa giudiziaria, ha provocato la chiamata in causa del terzoda parte del convenuto; in altre decisioni invece col rilievo che lacondanna alle spese in favore del terzo chiamato non discende dallasoccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processualetra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità dell'attoreper avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nelquale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. Inentrambi i casiricorrono tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza dilegittimità per addossare all'attore soccombente i costi sostenutidal terzo chiamato in causa. Infatti:
la pretesa attorea si è rilevata infondata;
il terzo chiamato aveva interesse a partecipare al giudizio di appello, perché in esso era stata rimessa in discussione l'esistenza e l'efficacia della copertura assicurativa;
la chiamata in causa del proprio assicuratore della responsabilità civile, da parte del convenuto nel giudizio di danno, non può certo dirsi avventata o arbitraria.
Data: 16/11/2013 09:10:00
Autore: C.G.