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Cassazione: lavoratore distaccato all'estero e possibilità di rientro in Italia. Rilevanza delle clausole contrattuali



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 24770 del 5 Novembre2013. Le società di un gruppo, anche se collegate,restano giuridicamente due soggetti distinti. Così nessuna diesse può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assuntedistintamente dall'una o dall'altra. E' questo il principio contenutonella sentenza in oggetto.

Nel caso dispecie un lavoratore, dipendente di una società collegata con sedein Italia, ha pattuito con la stessa un “distacco” all'estero(termine impropriamente utilizzando, avendo il giudice del meritoinquadrato correttamente tale rapporto come sospensione temporaneadel rapporto di lavoro) per poi contrarre con la societàospitante una distinta obbligazione di rientro in Italiapresso altra sede. Dopo qualche anno, tuttavia, intervenivano ledimissioni volontarie del manager, intenzionato però a riprendereservizio in Italia.

Può illavoratore dimissionario dalla società estera pretendere lariattivazione del rapporto lavorativo presso la società italianad'origine? Condizione contrattuale per il rientro sarebbestata il non intervento di cessazione del rapporto di lavoro con lasocietà estera per cause imputabili al manager (ad es.licenziamento per giusta causa o, come nel caso in oggetto,dimissioni volontarie). La Suprema Corte sostiene che “ove leparti abbiano pattuito un distaccodel lavoratore che, fermo il perdurare del vincolo con il datore dilavoro originario, faccia sorgere un distinto rapporto con altroimprenditore, anche all'estero, con sospensione del rapportooriginario, i due rapporti restano separati, anche se le due societàsono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilitàalla società distaccante, se non diversamente pattuito,delle obbligazioni relative al secondo rapporto”. Incondizioni normali, il rientro sarebbe stato dunque possibile; mal'inserimento di detta clausolacontrattuale, accettatadal lavoratore, ha impedito che tale circostanza si verificasse. Ilritorno del manager dall'estero sarebbe stato possibile previaintesa con la società ospitante, con ulteriore clausola di cui sopra(perdurare del rapporto di lavoro con la società straniera). Perquesto motivo il lavoratore dimissionario non ha alcun diritto allaprosecuzione del rapporto di lavoro con la società d'origine, né adun congruo risarcimento del danno.

Data: 14/11/2013 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi