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Rigonfiamento del manto stradale causato da radici: per la Cassazione non è insidia e al danneggiato non spetta risarcimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, ordinanza n. 24744 del 5 Novembre 2013.Un'altra importante pronuncia in tema di risarcimento da cose incustodia a carico della Pubblica Amministrazione per ildanno causato da difetti e da elementi estranei presenti su stradapubblica. E' utile, prima di giungere ad esaminare la soluzioneprospettata dalla Suprema Corte, ricordare brevemente quali siano irispettivi oneri probatori a carico delle parti: per il singolodanneggiato, ai fini di ottenere il risarcimento del danno; perl'amministrazione coinvolta, per scongiurare tale obbligo.

L'art. 2051 contempla acarico del danneggiato l'onere di provare la sussistenza dinesso causale – o rapporto eziologico – intercorrente trala cosa, presunta responsabile delle conseguenze lesive, e l'eventodannoso; dall'altra parte, per liberarsi da responsabilità da cosein custodia, la pubblica amministrazione deve dimostrarel'intervento di un fattore terzo, imprevedibile e posto al difuori della propria possibilità d'azione (quando cioè, pur conl'ordinaria diligenza, non sia possibile intervenire tempestivamenteper rimuovere l'ostacolo). Ultimo ma non ultimo, occorre che la cosaresponsabile del danneggiamento sia qualificata dalla legge comeinsidia o trabocchetto: il danneggiato cioè, pur mantenendoun comportamento normale (c.d. non abnorme) non avrebbe potuto inalcun caso evitare il verificarsi dell'evento (caduta, incidentestradale, ecc...).

Nel caso in oggetto laSuprema Corte ha ritenuto non qualificabile come insidia ilrigonfiamento del manto stradale dovuto alla presenza di radicidi alberi collocati ai lati della strada: il danneggiato benavrebbe potuto evitarli mantenendo velocità moderata e conservandola marcia nella propria carreggiata di pertinenza. Ciò soprattuttoquando non sia provata la responsabilità del sinistro a carico di unaltro veicolo coinvolto e a seguito di indagine risulti essere statoviolato l'art. 143 del codice della strada concernente la posizionedei veicoli sulla carreggiata.

Data: 11/11/2013 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi