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Ministero del Lavoro: visita medica preventiva anche in caso di riassunzione del lavoratore



Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, inrisposta all'Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013 inoltrato dal Consiglionazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce chiarimenti in meritoalla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico il Consiglio Nazionale chiede di sapere "sela previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett.a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore dilavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cuivi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione delrapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stessorischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro laperiodicità prevista dal medico competente per la visita successiva nonnecessita una nuova visita preventiva".

Il Dicastero - ricordando che l'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevedeuna visita medica preventiva con l'obiettivo di constatare l'assenza di controindicazionial lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneitàalla mansione specifica e che la visita medica periodica per controllare lostato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità vienestabilita di norma in una volta l'anno - ritiene che, "nel caso diassunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che loespongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visitapreventiva o della visita periodica e comunque per un periodo non superiore adun anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visitapreventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciutadal medico competente."

Data: 08/11/2013 10:00:00
Autore: L.S.