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Pubblico impiego: Cassazione, le dimissioni del dipendente sono valide anche se non accettate dall'Amministrazione



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 24341 del 29ottobre 2013. Aseguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29/1993,essendo il c.d. rapportodi pubblico impiego privatizzatoregolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sullavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto nonespressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del dipendente pubblico,in seguito revocate,sono valide anche se mancal'accettazionedell'amministrazione.Le dimissioni costituiscono, infatti, un negozio unilateralerecettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto dilavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro eindipendentementedalla volontà di quest'ultimo di accettarle,sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di unprovvedimentodi accettazioneda parte della pubblica amministrazione. E' il principio stabilitodalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 29ottobre 2013, n. 24341.

Lariforma del pubblico impiego portata a compimento con il decretolegislativo n. 165/2001 e successive modifiche ha determinato unadelegificazione del rapporto di lavoro pubblico con la sostituzionedelle norme pubblicistiche con quelle previste dalla contrattazionecollettiva, ragion per cui l'articolo 124, D.p.r. 10 gennaio 1957,n. 3, in virtù delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma2 e 69, comma 1, decreto legislativo 165/2001, è divenutoinapplicabilea seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio1994-1997, ed ha cessato di produrre effetti dal momento dellasottoscrizione del CCNL del quadriennio 1998-2001. Nel caso dispecie, non può dirsi violato il principiodella domanda,di cui agli articoli 112 e 113, codice procedura civile, in quanto laquestione relativa alla vigenza dell'articolo 124, D.p.r. 10gennaio 1957, n. 3, era a fondamento della domanda proposta e siimponeva a seguito della intervenuta privatizzazione del pubblicoimpiego a prescindere alla allegazione o meno da parte del datore dilavoro del CCNL di comparto visto che i contratti collettivinazionali possono essere conosciuti direttamente dal giudiceessendone prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Aseguito di adozione della sopra citata disciplina, dunque, non è piùnecessario alcun provvedimento espresso accettante le dimissioni daparte della Pubblica Amministrazione.

Data: 12/11/2013 10:40:00
Autore: C.G.