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Cassazione: violazione delle disposizioni sul litisconsorzio necessario e nullità dell'intero giudizio



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 24482 del 30 Ottobre2013. L'istituto dellitisconsorzio necessarioex art. 102 c.p.c. è stato introdotto al fine di permettere ilverificarsi di un contraddittorio effettivo tra le parti in causa inquelle situazioni ritenute dal legislatore di particolare importanza.E' onere del giudice verificare caso per caso quando tale istitutooperi e, in caso di carenza, ordinarne l'integrazione. La sanzione incaso di violazione di tale disposto normativo è quella della nullitàdell'intero giudizio,quindi anche del provvedimento finale. Uno di questi casi, come nelfatto in oggetto, è appunto il litisconsorzio necessario operantenei confronti dei genitoridel minore ai fini dilegittima dichiarazione dello statodi adottabilità dellostesso.

Chiarissimala pronuncia della Suprema Corte nel caso in oggetto, in ambito diprocedimento di adottabilità del minore: la legge riconosce “aigenitori del minore una legittimazioneautonomaconnessa ad un'intensaserie di poteri, facoltà e diritti processuali,atta a far assumere loro la veste di parti necessarie e formalidell'intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsortinecessari pure nel giudizio d'appello, quand'anche in primo grado nonsi siano costituiti, con conseguente necessità di integrare ilcontraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto ilgravame”.Infatti “ilprocedimento deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legaledei genitori, i quali devono essere avvertiti dell'apertura dellaprocedura, essere invitati a nominare un difensore, essere informatidella nomina di un difensore d'ufficio per il caso che non viprovvedano, e ancora che gli stessi, assistiti dal difensore, possonopartecipare in primo grado a tutti gli accertamenti disposti dalTribunale e debbono essere sentiti e ricevere la comunicazione deiprovvedimenti adottati, nonché possono presentare istanze ancheistruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenutinel fascicolo previa autorizzazione del giudice, e devono ricevere lanotificazioneper esteso della sentenza,con contestualeavviso del loro diritto di proporre impugnazione”.

Data: 04/11/2013 10:26:00
Autore: Licia Albertazzi