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Cassazione: diritti degli assicurati e rapporti con la Cassa di previdenza professionale. Il "maturato previdenziale"



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 24534 del 30 Ottobre 2013. Qualè la posizione degli assicurati rispetto alla Cassa nazionale diprevidenza e assistenza di appartenenza (nella specie, quellarelativa ai ragionieri e periti commerciali)? E' possibileun'applicazione retroattiva di normativa sopravvenuta, peggiorativarispetto al sistema di calcolo della pensione di vecchiaiaprevigente? La Suprema Corte, dopo aver evidenziato il “contrastoinsanabile tra dispositivo e motivazione” ed aver annullato lasentenza della sentenza d'appello, rilevato che sugli ulteriori fatticontestati nei gradi di merito si è svolto correttamente ilcontraddittorio e non essendo necessarie ulteriori assunzioniprobatorie, si è pronunciata direttamente sul merito dellaquestione.

Nel caso di specie non èmessa in dubbio la facoltà, riservata agli enti previdenziali deiliberi professionisti, di passare da un sistema di calcoloretributivo ad uno di tipo contributivo, con conseguenteabbassamento dell'importo pensionistico maturato. Dubbia è invece lapossibilità di applicare il sistema retributivo con effettoretroattivo. La Cassazione, dopo aver ripercorso le intenzionidel legislatore storico individuando la normativa applicabile,afferma che esiste una sorta di maturato previdenziale,cioè “l'ammontare della contribuzione fino ad un certo momentoaccumulata dall'assicurato (…) in termini di potenziale renditavitalizia” che “non può essere sterilizzato dal legislatore”.La pretesa di ricalcolo avanzata dalla Cassa di previdenzaprofessionale non può quindi considerarsi legittima; ciò, oltre aimotivi sopra citati, poiché “gli assicurati hanno non già unmero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma unaposizione previdenziale già maturata e che appartiene al patrimoniodell'assicurato come diritto al montante complessivo dellacontribuzione già versata e che esiste una soglia minimaledi trattamento pensionistico corrispondente alla posizioneprevidenziale già maturata via via nel corso della vita lavorativasecondo un criterio sinallagmatico”, soglia minima nonintaccabile dal legislatore.

Data: 04/11/2013 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi