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E' inopponibile il precetto di rilascio fondato su decreto di trasferimento corretto all'insaputa degli aggiudicatari



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 23930 del 22 ottobre2013. Ognimodificasostanziale,come la limitazione del suo oggetto, di un decretodi trasferimento(a prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in ordinealla stabilità della vendita forzata e dei suoi effetti, nonchédall'individuazione della corretta azione da intraprendere) non èopponibile agli aggiudicatari se questi non sono stati messi incondizione di partecipare al giudizio in cui quella modifica è stataadottata. Dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale non è consentitoal giudice dell'esecuzione entrare nel merito di circostanze cheandrebbero verificate in sede di opposizione all'esecuzione: neconsegue che in sede di opposizione al precetto è inopponibile agliacquirenti dell'immobile il decreto di trasferimento del benecorretto all'insaputa di questi ultimi. Il principiodel contraddittorioè infatti alla base di qualsiasi tipologia di procedimento. E' ilprincipio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza22 ottobre 2013, n. 23930.

Giàla Corte di Appello aveva riconosciuto l'inopponibilità,in un giudizio diverso da quello in cui si era formato il titoloesecutivo consistente nel decreto di trasferimento, deiprovvedimentiresi nel giudiziodi divisionein tempo successivo senza coinvolgimento degli aggiudicatari, e avevastatuito che, conclusa l'esecuzione, non vi era più spazio per latutela del debitore con definitiva irretrattabilità della venditaforzata in favore dell'aggiudicatario, salvo il solo caso, da farsivalere con autonoma azione di nullità, della collusionetra procedente e acquirente.Va inoltre rammentato che, considerato che la sentenza impugnata èstata pubblicata tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, allafattispecie deve applicarsi, nonostante la sua successivaabrogazione, l'articolo 366-bis, codice procedura civile, e di talenorma, la rigorosa interpretazione della Corte di Cassazione (Cass.27 gennaio 2012, n. 1194).

Data: 29/10/2013 16:20:00
Autore: C.G.