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L'accertamento tributario è legittimo se fondato sull'incongruità delle dichiarazioni del contribuente



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 24016 del 23ottobre 2013.Legittimo l'accertamento basato sugli studi a carico delprofessionista che dichiara poco rispetto ai compensi del personale.Il «comportamentoantieconomico»giustifica da solo l'atto impositivo emesso con procedimentoinduttivo. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, con la sentenza 23 ottobre 2013, n. 24016.

Secondoil costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'avviso diaccertamento nonpuò fondarsisul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto aquelli relativi alla media del settore, dovendo l'Amministrazionesuffragare la pretesa con ulteriori elementi e indizi idonei adimostrarne l'attendibilità. L'Ufficio è tenuto ad instaurareun contradditorio con il contribuente e a tenere conto delle suegiustificazioni, sì da pervenire ad un adeguamento personalizzatodelle risultanze di tali studi, che tenga conto della probabilità dierrore nella stima. La media di settore in sé considerata non è unfatto sufficiente a fondare la prova presuntiva di un maggiorreddito, potendo assumere tale valore probatorio solo all'esitodella valutazione degli elementi raccolti nel contradditorio con ilcontribuente, da instaurarsi a pena di nullità dell'attoimpositivo. Dal punto di vista procedurale, non può revocarsi indubbio, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione,infatti, che larimessione in termini,tanto nella versione prevista dall'articolo 184 bis, codiceprocedura civile, quanto in quella di più ampia portata prefiguratadal novellato articolo 153, comma 2, medesimo codice, presupponga latempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essereincorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. Siffattatempestività postula una immediata reazione della parte stessa alpalesarsi della necessità di svolgere una attività processualeormai preclusa, ovverosia non appena la medesima abbia acquisito laconsapevolezza di aver violato il termine stabilito dalla legge o dalgiudice per il compimento dell'atto.

Data: 26/10/2013 08:18:00
Autore: C.G.