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Cassazione: Il minore dichiarato adottabile non torna in famiglia se le prospettive di recupero dei genitori richiedono tempi lunghi



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 23892 del 22 ottobre2013. Èadottabile il minore anche se i genitori (che per loro comportamenti ne hanno determinato lo stato di adottabilità) hanno manifestato le miglioriintenzionidi seguire un iter terapeutico per risolvere le loro problematiche. Le prospettive di recupero, infatti, senecessitano di tempi lunghi, possono non essere compatibili con leesigenze del figlio. E' quanto ha stabilito la Corte di CassazioneCivile, con la sentenza 22 ottobre 2013, n. 23892.

Nelcaso di specie, il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo statodi adattabilitàdel minore: avverso tale decisione ricorrevano in appello la madre,la nonna paterna e il padre del minore. La corte d'appelloaccoglieva i ricorsi e revocava la dichiarazione di adattabilità delminore. In Cassazione ricorrono il curatore speciale e il tutore delminore. La legge sull'adozione non intende sanzionareil comportamento dei genitori,ma si ispira alla tutela esclusiva dell'interesse del minore.

Ilminore stesso non può essere allontanato sempre e comunque dalla suafamiglia di origine, pur in presenza di gravi situazioni a rischiodei genitori, quali malattie mentali o tossicodipendenze; lapermanenza o il ritorno del fanciullo in famiglia può peraltroverificarsi solo a condizione che tali situazioni siano risolvibiliin tempicompatibilicon quelli di crescita del minore oppure quando vi siano parenti chegià abbiano assunto con lui rapporti significativi, in grado disvolgere una funzione genitoriale vicariante ed assicurare al minorestesso le condizioni morali e materiali per garantirgli un percorsodi sviluppo corretto, sereno e equilibrato. La mera manifestazione didisponibilità dei genitori o dei parenti ad accudire i minori nonrileva se non accompagnata da comportamenti significativi,concretamente valutabili e tali da assicurare lo sviluppo dei minoristessi, unico ed esclusivo criterio di riferimento per l'interprete.

Data: 28/10/2013 09:40:00
Autore: C.G.