Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Insidie stradali: Cassazione ribadisce, niente risarcimento se la situazione di pericolo è conosciuta



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 23919 del 22 ottobre 2013. Nonva risarcito il motociclista che ha subìto danni in seguito a unsinistro stradale acausa di una buca sul manto stradalecoperta da un foglio di giornale. In tema di danno da insidiastradale la concreta possibilità per l'utente danneggiato dipercepireo prevederecon l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale adescludere la configurabilità dell'insidia e della conseguenteresponsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della stradapubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo èsuscettibile di essereprevista e superataattraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato,tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza delcomportamento imprudente del medesimo conducente nel dinamismocausale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamentointerrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. E' ilprincipio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza22 ottobre 2013, n. 23919.

Nel caso di specie, il ragazzo che era alla guida del motorino conosceva bene i luoghi in cui al momento dell'incidente si trovava transitare ed era corrente del fatto che quella strada fosse piena di buche ed è proprio per questo che avrebbe dovuto tenere un comportamento di guida atto ad evitare ogni pericolo.

E'giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che il giudiziosulla pericolosità delle cose inertinon può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deveessere vista nel suo normale interagire con il contesto dato talchèuna cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un altorischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con larealtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi undanno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta ilpresupposto per l'operare della presunzione di responsabilità dicui all'articolo 2051, codice civile, atteggiandosi in tal caso lacosa come mera occasione e non come causa del danno.


Data: 28/10/2013 09:00:00
Autore: C.G.