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Cassazione: prova dell'incarico professionale e poteri discrezionali del giudice del merito



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 23957 del 22 Ottobre 2013. Conatto di citazione il presunto cessionario di credito derivanteda prestazione professionale – nella specie di un architetto– cita in giudizio i presunti obbligati, i quali tuttaviacontestano l'esistenza stessa di detto credito affermando di aversolamente stipulato con il professionista contratto preliminare divendita, peraltro sottoposto a condizione sospensiva diqualificazione delle aree interessate come edificabili. Talecondizione, tuttavia, non si è mai avverata. Rigettata in primogrado, la domanda veniva riproposta in grado di appello: secondo ilgiudice di prime cure l'attore non sarebbe stato in grado di provarel'esistenza stessa dell'obbligazione. Secondo il giudiced'appello, così come in primo grado, il deposito degli elaboratiprogettuali sottoscritti dai clienti presso il Comune noncostituirebbe prova del conferimento dell'incarico professionale.

L'interessato proponedunque ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, dopo aver affermatoche “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza diun rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzionesia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto alcompenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, inqualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente edinequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività edella sua opera, da parte del cliente”, statuisce altresì chela prova dell'esistenza di detto vincolo non può che gravaresull'attore. Rimane tuttavia potere discrezionale del giudice delmerito valutare la prova fornita e decidere al meglio circa lasussistenza o meno del rapporto. Tale decisione, se adeguatamentemotivata – come nel caso di specie – non è sindacabile in sededi legittimità. Il ricorso viene quindi rigettato.

Data: 27/10/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi