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La responsabilità del dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale per l'apposizione della segnaletica di pericolo



di Marco Massavelli - Apposizione di segnalidi pericolo per strada dissestata: l'obbligo incombesull'ufficio tecnico comunale. Il responsabiledell'ufficio tecnico che non si attiva prontamente per predisporre laprescritta segnaletica stradale risponde del reato di rifiutod'atti d'ufficio, previsto dall'articolo 328, codice penale. E'il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con lasentenza 31 luglio 2013, n. 33235.

In tal senso, laSuprema Corte ha da tempo affermato il principiosecondo cui la condotta di rifiuto prevista dall'articolo 328,codice penale, si verifica non solo a fronte di una richiesta o di unordine, ma anche quando sussista un'urgenzasostanziale,impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerziadel pubblico ufficialeassuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo (Sez. 6, n. 4995del 07/01/2010, dep. 08/02/2010, Rv. 246081; Sez. 6, n. 17570 del16/03/2006, dep. 22/05/2006, Rv. 2338S8; Sez. 6, n. 31713 del12/03/2003, dep. 28/07/2003, Rv. 226218; v., inoltre, Sez. 4, n.17069 del 16/02/2012, dep. 08/05/2012, Rv. 253067). È altresì notoche, ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di attid'ufficio, si rende necessaria la condizione che il pubblicoufficiale sia consapevoledel suo contegnoomissivo,nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di unevento ‘contrajus';tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penalesolamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovinoalcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme chedisciplinano il dovere di azione, e senza che ciò implichi il finespecifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio.

Nelcaso di specie, l'imputato, quale responsabile dell'ufficio tecnicocomunale, aveva rifiutato di predisporre senza ritardo misure idoneead eliminare il pericolo esistente in una strada comunale chepresentava un'anomalia altimetrica trasversale al manto stradale acausa della presenza di radici di alberi – il cui stato diabbandono e degrado era stato oggetto, peraltro, di numerosesegnalazionida parte di privatie della Poliziamunicipale – ovvero di segnalarne, quanto meno, la presenza agli utenti conla collocazione di apposita segnaletica. Inparticolare, ledue segnalazioni provenienti dalla polizia municipale, indirizzate alresponsabile dell'ufficio tecnico comunale, evidenziavano lapresenza di dossi sul manto stradale, causati dalle radici deglialberi, costituenti pericolo per la sicurezza della viabilità inragione della possibile, e peraltro già insorta, verificazione disinistri, suggerendo altresì la collocazione di una segnaleticaindicativa dello stato di dissesto stradale.

Sullascorta di tale materiale probatorio, il giudice di primo gradoritenevacomunque dimostrato che l'imputato avesse acquisito pienaconoscenza dello stato dei luoghi,avendo inviato sul posto, per un sopralluogo il tecnico addetto, edavendo poi ricevuto la comunicazione ufficiale della pendenza di unarichiesta, avanzata da un cittadino nei confronti del Comune, dirisarcimento dei danni per il sinistro riportato lungo la suddettastrada comunale, per cui correttamente veniva addebitato all'imputatodi non avere – a fronte delle difficoltà di reperire nel bilanciocomunale le somme per apprestare celermente un cantiere perprovvedere alle necessarie manutenzioni – fatto collocare delcartelli indicativi dello stato di pericolo. Pur a fronte della certaconoscenza di uno stato di fatto che rappresentava un pericolo per lasicurezza della circolazione stradale e delle persone in transito suquella strada comunale, nonché della richiesta di risarcimento deidanni lamentato per effetto di un sinistro cagionato proprio daquella situazione di dissesto, l'imputato aveva omesso di adottareuna cautela immediata – peraltro agevolmente approntabile senzaspese aggiuntive per l'ente – che, senza interdire la fruibilitàdella sede stradale, rendesse comunque edotti gli utentidell'esistenza di un pericolo derivante dalla presenza di un dosso.

Infatti, l'imputato,proprio in ragione della sua posizione di vertice all'internodell'apparato amministrativo comunale e della sua specificacompetenza tecnica e preparazione professionale, non poteva nonessere senz'altro a conoscenza non solo della segnalata emergenza,ma anche delle misure di minimo contenuto tecnico necessarie perrendere nota alla collettività la presenza di quell'insidia. E,seppure l'assenza di mezzi finanziari non avesse consentitol'eliminazione dello stato di dissesto del manto stradale, sarebbestata comunque possibile e necessaria, oltre che agevolmenterealizzabile sulla base dei contrassegni e dispositivi in dotazionedell'ente, la predisposizione di una misura alternativa egualmenteefficace, consistente nella collocazione, nel tratto interessato, diuna specifica segnaletica indicativa dell'esistenza di unaoggettiva situazione di pericolo per la sicurezza degli utenti. Inattesa dell'esecuzione degli interventi di manutenzione esistemazione di quel tratto di strada, infatti, risultava comunqueevidente una situazione di urgenza e necessità che oggettivamenteimponeva di far fronte al perdurare dello stato di pericolo.

Quindi,a parere dei giudici, l'obbligo di provvedere in ordineall'apposizione in loco di adeguati segnali di pericolo incombevasenz'altro sull'ufficio tecnico comunale del quale l'imputatoera responsabile: si trattava, inoltre, di misure di cautela eprudenza tanto più rilevanti per fronteggiare il pericolo, quantopiù lunghi si prospettavano i tempi di predisposizione del progettoper le opere di manutenzione, la sua approvazione e la successivaesecuzione dei lavori. La fattispecie incriminatrice di cuiall'articolo 328, codice penale, è compiutamente integrata siadall'indebito diniego o dall'inerzia di comportamento doveroso inpresenza di una richiesta o di un espresso ordine, sia quando – purin assenza di tali specifiche sollecitazioni – sussista un'urgenzasostanziale, impositiva del compimento dell'atto che, per unaqualsiasi delle ragioni ivi espressamente indicate, debba esserecompiuto senza ritardo. È dunque irrilevante il profilo della‘fonte' di conoscenza della specifica situazione di pericolo darimuovere per la sicurezza della circolazione stradale. Infatti,il rilievo dato dalla norma alla oggettiva impellenza di determinatiinterventi (‘indebitamente rifiuta un atto…che deve esserecompiuto senza ritardò) induce a ritenere che lasollecitazione al compimento dell'atto, ove non sia espressamenteprevista la necessità di una richiesta o di un ordine, ben puòessere costituita anche dalla evidente sopravvenienza dei presuppostioggettivi che richiedono l'intervento e l'adozione dell'atto.

Correttamenteè stato postoin rilievo come l'imputato, nonostante la certa acquisizione dellaconoscenza di una oggettiva e rilevante situazione di persistentepericolo per la sicurezza della viabilità – e finanche di dannoconcreto, come emergente dalla stessa causazione di un sinistrostradale nel tratto interessato – non abbia fatto seguirenell'immediato l'adozione di alcun provvedimento, che peraltroera in suo potere emanare, né l'ordine di sistemarvi, quanto meno,l'opportuna segnaletica stradale, attivandosi in tempi rapidi, esenza l'aggravio di ulteriori spese aggiuntive, attraversol'utilizzo di contrassegni e dispositivi in dotazione dell'ente,poiché accertati come senz'altro disponibili presso i magazzinicomunali.

Data: 24/10/2013 21:00:00
Autore: C.G.